Contenzioso

L’indennità onnicomprensiva non spetta al lavoratore dimissionario

di Angelina Turco

La Corte di cassazione è intervenuta sulla spettanza dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 per il lavoratore che abbia receduto dal contratto a tempo determinato prima del termine.

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado che dichiarava la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro e conseguentemente la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data della stipula del contratto a quella di risoluzione, avvenuta nella fattispecie esaminata, per dimissioni del lavoratore, con la condanna del datore di lavoro al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

Il tribunale, inoltre, aveva accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e quindi ordinato alla società la reintegrazione del dipendente e condannato la medesima al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla data del licenziamento alla reintegrazione effettiva.

La Corte d'appello riteneva corretta la liquidazione dell'indennità risarcitoria secondo l'articolo 32, comma 5, della legge 183/2010, nonostante il recesso del lavoratore prima della scadenza del termine dal contratto di lavoro a tempo determinato convertito.

La Corte di cassazione, su ricorso della società datrice, è chiamata a decidere su quest'ultimo punto, ovvero sulla spettanza o meno dell'indennità onnicomprensiva di cui sopra al lavoratore che si sia dimesso prima della scadenza del contratto a tempo determinato.

La Suprema corte, con sentenza dell'8 novembre 2019, numero 28931, risolve la questione ribadendo il seguente principio: «In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità ai sensi dell'articolo 32, legge numero 183/2010, poiché quest'ultima spetta solo per il periodo cosiddetto "intermedio", ossia compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro».

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