Contenzioso

Professionisti associati senza copertura Inail

di Mauro Pizzin

I membri di un'associazione di professionisti non sono soggetti alla copertura assicurativa Inail a meno che non svolgano attività manuale oppure attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione.

Ribadendo questo principio, la Cassazione, con la sentenza 30428/2019, depositata ieri, ha respinto il ricorso dell'Inail nei confronti della Corte d'appello di Milano, che aveva dichiarato non soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali gli architetti di uno studio associato. Secondo l'Istituto, invece, questi professionisti erano gli unici a garantire lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio e la loro situazione organizzativa assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici, con conseguente inquadramento della loro opera tra quella per cui è prevista la copertura Inail in base all'articolo 4, comma 1, n. 7, del Testo unico 1124/1965.

Nel motivare l'infondatezza del ricorso, i giudici di legittimità hanno ricordato il principio già sottolineato dalla Cassazione con la sentenza 15971/2019, secondo cui in tema di infortuni e malattie professionali «non sussiste l'obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell'ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo… ne contemplano l'assoggettamento per le associazioni professionali».

Una mancanza, quella dell'obbligo assicurativo in capo ai membri di studi professionali associati, ribadita anche dalla Corte costituzionale con l'ordinanza 25/2016. Nella stessa ordinanza, in particolare, il giudice delle leggi ha ritenuto che la carenza di copertura assicurativa legittimi il suo intervento solo quando si verifichi una palese violazione del principio di equaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, com'è avvenuto, ad esempio, nel caso dei ballerini e dei tersicorei, degli associati in partecipazione e dei familiari del datore di lavoro. Una scelta che nel caso delle categorie di lavoratori autonomi, quando è stata presa dalla giurisprudenza costituzionale, è stata determinata dalla maggiore gravità del pregiudizio economico subito da tali soggetti a causa dell'infortunio e nella opportunità di evitare che il beneficiario della tutela coincida con il responsabile del rischio tutelato.

In questo contesto, la Cassazione con la sentenza 5382/2002 aveva a suo tempo stabilito che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'assicurazione Inail solo quando prestano attività lavorativa di tipo manuale o se svolgono attività intellettuale di sovraintendenza al lavoro altrui, qualora quest'ultima avvenga in forma subordinata. Un “perimetro” entro cui va valutata - per la Suprema corte - anche l'ipotesi dell'associazione di professionisti, che resta pur sempre un'attività libero professionale resa in forma autonoma.

La sentenza n. 30428/2019 della Corte di cassazione

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