Contenzioso

Aspettativa di vita per la vecchiaia anticipata degli invalidi

di M.Pri.

È soggetto all’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico ridotto previsto per la pensione di vecchiaia anticipata in favore di persone con invalidità almeno all’80 per cento. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza 31001/2019, depositata ieri.

In primo e secondo grado un cittadino ha avuto la meglio nei confronti dell’Inps, che nel 2015 ha fatto decorrere la sua pensione di vecchiaia anticipata il 1° maggio invece del 1° febbraio, in applicazione dell’innalzamento trimestrale del requisito anagrafico per effetto dell’adeguamento all’aspettativa di vita.

Secondo la Corte d’appello, in virtù dell’articolo 12, comma 12 bis, del Dl 78/2010, l’adeguamento si applica solo ai tipi di pensionamento indicati nello stesso comma. Invece per la Cassazione così facendo si viola il comma 12 quater dello stesso articolo, secondo cui «anche...agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria...è applicato l’adeguamento dei requisiti».

La norma, quindi, ha previsto l’adeguamento per un ampia tipologia di pensionamenti in cui rientra quello di vecchiaia anticipato per invalidità. Che, argomentano ulteriormente i giudici, «rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia» e quindi «ontologicamente» differente da quelli diretti di invalidità.

Tenuto conto che l’innalzamento dei requisiti è stato introdotto per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, e che comunque a questa categoria di lavoratori si garantisce uno sconto sul requisito standard, la norma realizza un «bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale».

La Cassazione richiama alcune sue sentenze in materia, con cui ha deciso però l’applicazione delle finestre tra la maturazione del diritto e la decorrenza del trattamento. Dunque alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità si applicano sia l’adeguamento alla speranza di vita, sia le finestre.

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