Contenzioso

Pensione di inabilità, per la Cassazione limiti di reddito al netto degli oneri deducibili

di Angelina Turco

Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir: è il principio sancito dalla Cassazione con ordinanza 22 novembre 2019, n. 30567.
La sentenza della Corte di appello, impugnata in Cassazione, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della prestazione assistenziale agli invalidi infrasessantacinquenni, per insussistenza del requisito reddituale, in quanto avrebbe dovuto essere commisurato al reddito imponibile ai fini Irpef, al lordo degli oneri deducibili.
La ricorrente, al contrario, riteneva che i redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali fossero i redditi imponibili assoggettabili ad Irpef, al netto degli oneri deducibili.
La Corte di legittimità, accogliendo il ricorso, chiarisce che è proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, a imporre, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l'assistito abbia effettiva disponibilità, e continua ricordando che quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente: come ribadito dalle Sezioni Unite (n. 12796/2005), non vi è dubbio che nei benefici di cui alla fattispecie in esame assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta garantito dall'articolo 38 della Costituzione e la sua capacità contributiva in base all’articolo 53 della Costituzione.
In conclusione, la Suprema corte ribadisce, in continuità con le più recenti sentenze (superando, definitivamente, la contraria e risalente Cass. n. 4223/2012), che «per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno d'invalidità e della pensione d'inabilità, di cui alla legge n. 118 del 1971, articoli 12 e 13, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del Tuir» (Cass. 26473/2016; 5450/2017, 5962/2018).

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