Contenzioso

Prescrizione breve per la somministrazione

di Giampiero Falasca

Il termine di decadenza per impugnare i contratti di somministrazione è di 60 giorni, non potendosi applicare a tali rapporti il termine più ampio (120 giorni) previsto per il lavoro a tempo determinato ordinario.

Con questa pronuncia la Corte di cassazione (sentenza 29753/2019) conferma il proprio orientamento in merito al funzionamento dei termini di decadenza previsti dal collegato lavoro (legge 183/2010).

La controversia decisa dalla Corte riguarda la domanda proposta da un lavoratore somministrato per ottenere la costituzione, ai sensi dell'articolo 27 del Dlgs 276/2003, di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice in relazione a numerosi contratti di somministrazione, prorogati più volte, intercorsi nel periodo compreso tra le parti.

In primo grado e in appello tale domanda è stata respinta in quanto i giudici hanno accolto l'eccezione di decadenza secondo l'articolo 32, comma 4, della legge 183/2010 poiché l'impugnazione stragiudiziale era stata proposta oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza dell'ultimo rapporto.

Secondo il lavoratore, la decadenza introdotta dalla legge 183/2010 non può operare sui contratti costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge e comunque il termine per l'impugnativa stragiudiziale era di centoventi giorni (e non di sessanta), come previsto per i contratti a termine.

Relativamente alla prima censura, la Suprema corte conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione 2420/2016 e 2734/2016) secondo cui, in tema di somministrazione, la decadenza prevista dal collegato lavoro si applica anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una norma che affermi espressamente questo concetto.

Per quanto riguarda il secondo tema – l'applicazione alla somministrazione del termine di decadenza di 120 giorni, previsto dal collegato lavoro (nella versione integrata dalla legge 92/2012) per i contratti a tempo determinato – la Corte ribadisce l'orientamento secondo il termine “allungato” si applica solo alle cause di impugnazione dei contratti a termine e non anche a quelle relative ai contratti di somministrazione, per le quali vale il termine più breve di 60 giorni.

Di fronte a questa diversa disciplina, incorre nella decadenza il lavoratore somministrato che impugna in via stragiudiziale il proprio contratto di lavoro, chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, dopo che sino decorsi 60 giorni dalla fine del rapporto.

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