Contenzioso

Come stabilire la lex contractus applicabile al rapporto di lavoro

di Valeria Zeppilli

La lex contractus applicabile al rapporto di lavoro, quando il paese in cui si svolge abitualmente la prestazione lavorativa non coincide con quello di stipula, è stata individuata, per lungo tempo, dalla Convenzione di Roma in materia di diritto internazionale privato, che di recente, in merito a tale questione, è stata oggetto di un'interessante pronuncia della Corte di cassazione (sezione lavoro, 21 novembre 2019, n. 30416).
A rilevare, in particolare, è l'articolo 6 di tale convenzione che, al paragrafo 1, stabilisce che le parti, nell'esercitare la loro possibilità di scegliere liberamente la legge applicabile al contratto di lavoro, non possono per tale via giungere a privare il lavoratore delle garanzie fissate dalle norme imperative di legge che opererebbero se le parti non avessero effettuato alcuna scelta.
Il successivo paragrafo 2 di tale disposizione si occupa, poi, di stabilire i criteri di collegamento che permettono di individuare la lex contractus nel caso in cui le parti non abbiano operato alcuna scelta in proposito. Nel dettaglio occorre considerare, innanzitutto, il Paese in cui lavoratore compie abitualmente il proprio lavoro e in subordine, se questo manca, il Paese nel quale si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Se poi, in concreto, emerga che il contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un Paese terzo, si applica la legge di quest'ultimo e i precedenti due criteri restano assorbiti.
Per la Corte di cassazione, ciò posto, il giudice chiamato a verificare quale sia la legge applicabile a un contratto di lavoro avente le caratteristiche indicate in incipit deve, innanzitutto, fare riferimento ai criteri di collegamento stabiliti dal paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione di Roma. Se, però, dall'esame concreto delle circostanze emerga che, in realtà, il contratto di lavoro è legato più strettamente con altro Stato, sarà la legge di tale Stato a stabilirne le regole.
Tale principio deve ritenersi valido, come rilevato dagli stessi giudici di legittimità, anche con riferimento alle ipotesi in cui, ratione temporis, trovi applicazione la nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti di lavoro, introdotta dal Regolamento Roma I, in particolare dal suo articolo 8.
Nel caso deciso di recente dalla Corte di cassazione, il giudice del merito aveva ritenuto applicabile la legge del luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, ignorando del tutto la norma di chiusura che impone di considerare l'insieme delle circostanze concrete, onde verificare se il contratto di lavoro, in realtà, presenta un collegamento più stretto con un altro Paese. Per tale motivo, dovrà ora tornare sulla questione.

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