Contenzioso

Tutele crescenti per i licenziamenti collettivi alla Corte costituzionale

di Matteo Prioschi


La Corte d'appello di Napoli (ordinanza del 18 settembre) ha rinviato alla Corte costituzionale e, con altro provvedimento, alla Corte di giustizia dell'Unione europea le tutele crescenti applicabili ai licenziamenti collettivi. Una decisione che segue quanto già fatto dal tribunale di Milano che, con un'0rdinanza dello scorso 5 agosto, ha sottoposto al vaglio dei giudici europei la compatibilità del Dlgs 23/2015 con il diritto comunitario.

Il rinvio alla Consulta riguarda gli articoli 1, 3 e 10 del Dlgs, nonché l'articolo 1, comma 7, della legge delega (183/2014) in rapporto con gli articoli 3, 4, 35, 76 e 117 della Costituzione. La decisione nasce da un licenziamento collettivo che ha coinvolto contemporaneamente lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015. Procedura per cui è stata contestata la violazione dei criteri di scelta del personale da licenziare (articolo 5 della legge 223/1991).

Secondo la Corte d'appello di Napoli il sistema sanzionatorio contenuto nel Dlgs 23/2015 dal punto di vista sostanziale è «irragionevolmente inadeguato per efficacia deterrente e capacità di ristorare il danno effettivo subito dal lavoratore». L'inadeguatezza è testimoniata anche dal fatto che le tutele crescenti sono state rafforzate con il decreto legge 87/2018, ma il quadro normativo ancora oggi esclude la reintegra sia per violazione delle procedure che dei criteri di scelta, consentendo di accordare solo un'indennità che ha due limiti.

Il primo è che non è prevista la ricostruzione della posizione previdenziale tra il licenziamento e la sentenza. In questo modo i lavoratori vengono privati di un diritto che ha dignità costituzionale, tanto più che la copertura previdenziale correlata alla Naspi non può essere ritenuta sufficiente a tale scopo. Inoltre il risarcimento per i tutelati dall'articolo 18 della legge 300/1970 è parametrato alla retribuzione globale di fatto, mentre con le tutele crescenti alla retribuzione utile per il Tfr che «può essere paradossalmente azzerata, in quanto l'individuazione delle voci computabili ai fini di tale istituto è rimessa alla contrattazione collettiva».

Queste disparità non possono essere giustificate, argomenta la Corte d'appello, dal fatto che la Consulta, con la sentenza 194/2018, ha ritenuto le tutele crescenti non contrastano con il principio di eguaglianza in quanto il fluire del tempo può giustificare un trattamento differenziato a stesse fattispecie. In questa situazione, infatti, si è chiamati a decidere con criteri differenti a situazioni contemporanee. La disparità di trattamento è «idonea a influenzare l'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro orientandone la scelta sulle posizioni meno tutelate».

Dal punto di vista processuale, inoltre, danneggia i lavoratori perché non c'è immediatezza di giudizio, essendo stata esclusa l'applicazione del rito Fornero agli assunti a tutele crescenti. Il rito garantisce un giudizio più rapido di quello ordinario del lavoro e in questo modo «il tempo del processo viene...posto sostanzialmente a carico del soggetto danneggiato».

Infine viene sollevata la questione di costituzionalità per contrasto con i principi e i diritti fondamentali dell'Unione e con le Convenzioni internazionali, nonché un eccesso di delega. Secondo i giudici, infatti, l'articolo 1, comma 7, della legge 183/2014 parla di licenziamenti economici, che sono solo quelli individuali, mentre quelli collettivi rientrano nel campo di applicazione del diritto europeo.

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