Contenzioso

Nei passaggi genuini il trasferimento dei contratti è automatico

di Valentina Pomares

La rigorosa interpretazione data dalla Cassazione dell’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010 con la pronuncia 28750 del 2019 trova un importante precedente nelle due sentenze gemelle, emesse dalla Cassazione a un solo giorno di distanza l’una dall’altra: la 9750 dell’8 aprile 2019 e la 9872 del 9 aprile 2019.

La questione è di estrema rilevanza da un punto di vista pratico, poiché strettamente correlata alla certezza dei rapporti giuridici in caso di loro circolazione in seguito al trasferimento d’azienda. Il lavoratore da un lato potrebbe opporsi al trasferimento deducendo di non far parte del ramo trasferito. Dall’altro, potrebbe invece lamentare di essere stato illegittimamente estromesso dal trasferimento, chiedendo la prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario.

Per evitare questa incertezza, con l’articolo 32 della legge 183/2010, il legislatore ha ampliato il regime decadenziale previsto in caso di impugnazione del licenziamento anche al caso della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento d’azienda previsto dall’articolo 2112 del Codice civile. Il dipendente infatti deve innanzitutto impugnare stragiudizialmente la cessione del proprio contratto entro 60 giorni dall’avvenuto trasferimento (articolo 32, comma 4, lettera c, della legge 183/2010). Tuttavia, la norma non regola espressamente il diverso caso in cui il dipendente, escluso dal trasferimento, intenda agire per vedere accertato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario, con la conseguenza dunque che tale contestazione può essere sollevata negli ordinari termini di prescrizione.

Nelle due sentenze in commento, la Corte di appello aveva ritenuto che il termine decadenziale previsto dall’articolo 32 andasse applicato anche nel caso in cui il dipendente, contestando la legittimità del trasferimento, chiedesse la costituzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario. Il tutto dunque in forza di un’interpretazione chiaramente estensiva della norma, giustificata dal superiore interesse della certezza dei rapporti giuridici interessati.

Questa interpretazione non è stata però condivisa dalla Cassazione che, con una interpretazione ben più rigorosa, ha chiarito che in presenza di un trasferimento d’azienda genuino, la cessione dei contratti di lavoro è automatica in base all’articolo 2112 del Codice civile e la stessa, anche mediante ricorso giudiziale, non deve essere impugnata, bensì solo perseguita, non potendosi, dunque, applicare la disciplina del doppio termine di decadenza. È infatti il trasferimento a essere il presupposto del diritto alla prosecuzione del rapporto con l’impresa cessionaria.

In forza dunque del principio giurisprudenziale espresso dalla Corte in maniera analoga nelle sentenze “gemelle”, si esclude che il diritto del lavoratore a far valere la cessione possa essere sottoposto al termine decadenziale di cui all’articolo 32, comma 4, lettera c) della legge 183/2010.

Non resta che attendere per vedere se questo indirizzo sarà definitivamente confermato dalla Cassazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©