Contenzioso

L’unità ceduta deve conservare la sua identità preesistente

di Valentina Pomares

Inizialmente, l’articolo 2112 del Codice civile faceva riferimento al trasferimento dell’azienda nel suo complesso. Il Dlgs 18/2001, in attuazione della Direttiva Ue 2001/23, ha invece introdotto la possibilità che il trasferimento riguardasse non solo l’azienda nel suo complesso, ma anche solo una parte di essa, a condizione che costituisca un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e in grado di conservare la propria autonomia.

Il Dlgs 276/2003 ha tuttavia apportato significative modifiche all’articolo 2112 del Codice civile, eliminando il riferimento alla necessaria preesistenza del ramo d’azienda e introducendo l’apparente possibilità che cedente e cessionario possano identificare un determinato segmento aziendale quale «ramo d’azienda».

Il trasferimento d’azienda
Oggi si configura il trasferimento d’azienda in caso di cessione contrattuale, fusione societaria, usufrutto, affitto d’azienda, incorporazione, scissione, franchising (in alcuni casi), trasferimento del diritto d’uso di un marchio quando le singole unità produttive sono idonee a costituire completi strumenti d’impresa.

Recentemente la Cassazione ha affermato che il trasferimento d’azienda sussiste anche quando il nuovo titolare integri i fattori produttivi esistenti, purchè non idonei ad alterare l’unità economica e funzionale, accettando dunque che venga esercitata anche un’attività economica diversa da quella del cedente.

Che cosa è il ramo d’azienda
Per ramo d’azienda invece si intende l’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, idonea allo svolgimento dell’attività d’impresa. Anche alla luce della Direttiva Ue 2001/23 e della giurisprudenza della Corte di giustizia, il criterio decisivo per la sua individuazione è stato indentificato nella conservazione dell’identità dell’entità produttiva. La verifica di questo aspetto dovrà però essere effettuata tenendo a mente le varie circostanze che caratterizzano l’operazione. La giurisprudenza di legittimità, seguendo tale impostazione, ha ribadito che, anche alla luce del modificato articolo 2112 del Codice civile, l’autonomia funzionale del ramo d’azienda costituisce l’elemento costitutivo della fattispecie. Il ramo ceduto deve avere dunque la capacità di svolgere in autonomia la funzione cui era finalizzato già prima della cessione, senza rilevanti integrazioni da parte del cessionario.

L’analisi sulla validità dell’operazione andrà quindi effettuata senza prendere in considerazione l’organizzazione assunta dal cessionario a seguito della cessione, ma quella preesistente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale. La Cassazione ha dunque escluso il trasferimento di ramo d’azienda sia in caso di mera cessione dei servizi - ove non integranti né un ramo d’azienda né una preesistente unità produttiva autonoma e funzionale - sia in caso di mero affidamento a terzi di servizi prima svolti direttamente dall’imprenditore (il cosiddetto outsourcing)

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