Contenzioso

Operatori ecologici, lavaggio degli indumenti a carico del datore di lavoro

di Mauro Pizzin

Rientrano nella nozione legale di dispositivi di protezione individuale (Dpi) non solo le attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma anche qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2087 del Codice civile. Una norma, quest'ultima, da interpretare estensivamente in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute, sia dei principi di correttezza e buona fede a cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Ribadendo questo principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione, con l'ordinanza 33133/2019, depositata ieri, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva dato ragione a un'azienda di gestione dei rifiuti nell'ambito di una causa avviata da due operatori ecologici, suoi dipendenti, che ne avevano chiesto la condanna al risarcimento dei danni per non avere adempiuto all'obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, con specifico riferimento agli indumenti da loro indossati durante l'attività e forniti dalla stessa parte datoriale: un'operazione effettuata dalla società solo a partire dall'ottobre del 2006.

Nel dare ragione all'azienda, la Corte di merito aveva valutato che i normali indumenti da lavoro forniti dall’azienda non potessero essere qualificati come Dpi, in quanto non destinati a fornire una adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive o agenti patogeni secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Dlgs 626/1994, mentre per la Cassazione il riferimento fatto dall'articolo in questione a «qualsiasi attrezzatura», nonché a «ogni complemento o accessorio» destinati al fine di proteggere il lavoratore «contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro», va intensa nella più ampia accezione.

Con particolare riferimento agli operatori ecologici, comunque addetti alla raccolta dei rifiuti, i giudici di legittimità hanno anzi ricordato che la Cassazione ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro, sul presupposto, «fattuale e logico», della loro qualificazione come dispositivi di protezione individuale, unico schermo di protezione in concreto utilizzabile contro il possibile contatto con sostanze nocive per la salute. Con la conseguenza che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esse non può che essere a carico del datore di lavoro.

Da ciò il rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per riesaminare la controversia sulla base del principio prima esposto.

L'ordinanza n. 33133/2019 della Corte di cassazione

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