Contenzioso

Cassazione: per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali notifica «semplice»

di Silvano Imbriaci

L'articolo 2 del Dl 463/1983 (convertito dalla legge 638/1983), prevede espressamente la non punibilità del soggetto obbligato al versamento delle ritenute nel caso in cui provveda al versamento entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 17 dicembre 2019, n. 50921 indaga sui requisiti formali della diffida di cui all'art. 2 cit. ed in particolare sulle modalità con cui può dirsi perfezionata la sua comunicazione quale atto idoneo a far decorrere i tre mesi entro cui provvedere al pagamento. Nel caso di specie, l'imprenditore lamentava la mancata conoscenza della diffida essendo questa stata inviata presso la sua residenza e non presso la sede legale della società e la nullità della notifica per essere priva della firma del destinatario sull'avviso di ricevimento.

La Cassazione, sulla questione, precisa che la comunicazione dell'accertamento della violazione non richiede formalità particolari (trattasi di atto a forma libera)e può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o anche mediante la notificazione giudiziaria, ad opera di funzionari dell'istituto previdenziale o di ufficiali di polizia giudiziaria (cfr. Cass. Sez. III penale, n. 26054/2007).

La verifica dell'aspetto sostanziale dell'avvenuta conoscenza della contestazione ha fatto ritenere idonee anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza l'indicazione della qualità del soggetto ricevente, in presenza di corretto indirizzo, sia presso il domicilio del datore di lavoro, sia presso la sede legale dell'azienda, sia presso la residenza o il domicilio del legale rappresentante.

Sotto questo profilo si presume conosciuto l'atto notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se questa si perfezioni per compiuta giacenza, salvo che il destinatario, secondo le regole generali, provi di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di aver avuto notizia dell'atto. Prevale infatti la presunzione che deriva dal collegamento tra destinatario e luogo di destinazione della comunicazione, presunzione che può essere superata solo mediante l'introduzione di un evento completamente estraneo alla sfera di controllo del destinatario stesso, direttamente o indirettamente, e pertanto in una situazione incolpevole e non superabile.

Da un punto di vista più generale, il decorso del termine di tre mesi per consentire il versamento ai fini della non punibilità, decorre in presenza di un atto che contenga alcune indicazioni necessarie quali: periodo di omesso versamento; quantificazione dell'importo dovuto; luogo ove effettuare il pagamento con conseguente possibilità di integrare la causa di non punibilità. Secondo la giurisprudenza della cassazione, la consapevolezza circa la possibilità di accedere a questa opzione, può essere acquisita con qualunque forma. Non occorre cioè un avviso formale, che rappresenti i benefici conseguibili; è sufficiente infatti che anche dagli atti riconducibili all'imputato si riesca ad evincere l'avvenuta conoscenza da parte dell'imputato del meccanismo previsto dall'art. 2, con il collegamento tra pagamento nei tre mesi e non punibilità (cfr. Cass. Sez. III penale, n. 46169/2014).

Sotto questo profilo non rileva neanche la circostanza che, al momento della trasmissione della diffida, il destinatario non rivesta più la qualità di legale rappresentante della società. Soggetto obbligato al versamento è infatti colui che risultava tale al momento dell'insorgenza del debito contributivo, risultando irrilevanti le modifiche di status intervenute nel frattempo, come la perdita della rappresentanza o della titolarità dell'impresa). L'adempimento dell'obbligo contributivo infatti costituisce una causa personale di esclusione della punibilità ed è insensibile rispetto alle vicende soggettive ed oggettive del credito.

Recentemente la Cassazione ha infatti precisato che in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la contestazione e la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, prescindono dall'iscrizione a ruolo dei relativi crediti, perché tale iscrizione attiene al successivo procedimento di riscossione e non può assumere, perciò, rilevanza a fini penali (Cass. Sez. III penale, n. 41056/2019). Occorre infine ricordare che l'Inps con messaggio n. 3691/2018, ha precisato che l'accertamento della violazione deve essere notificato, quale mezzo ordinario, in via telematica, tramite PEC contenente una diffida al versamento.

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