Contenzioso

Agente della riscossione ammesso al passivo anche con l’estratto di ruolo

di Silvano Imbriaci

Nell'attività di recupero e riscossione dei crediti tributari e non tributari, il soggetto incaricato della riscossione (attualmente agenzia delle Entrate, dopo la successione ad Equitalia) spesso si trova nella necessità di dover insinuare il proprio credito in procedure fallimentari aperte.

La vicenda che ha dato origine all'ordinanza della Corte di cassazione, sesta sezione, 13 dicembre 2019, numero 32998 riguarda proprio un provvedimento di non ammissione al passivo del fallimento della società debitrice, dei crediti erariali e contributivi richiesti dall'agente della riscossione. La mancata ammissione viene motivata dal giudice di merito a causa della inidoneità della documentazione prodotta a supporto (estratti di ruolo, cartelle, avvisi di addebito), in quanto da tale documentazione non erano ricavabili i dati identificativi dei crediti, compresa la natura tributaria/non tributaria degli stessi.

La cassazione è dunque chiamata a verificare la questione sotto il profilo della idoneità a supportare la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, della documentazione solitamente in possesso dell'agente della riscossione in funzione dell'attività di recupero e sulla base della quale normalmente si attiva.

Per quanto riguarda i crediti tributari, alla base di tale attività di riscossione nei confronti di soggetti sottoposti a procedura concorsuale, vi è una norma specifica, l'articolo 87, comma 2 del Dpr 602/1973, che consente al concessionario, sulla base del ruolo, per conto dell'agenzia delle Entrate, la richiesta di ammissione al passivo della procedura, salvo poi prevedere il successivo articolo 88 la possibilità di un'ammissione con riserva nel caso di contestazioni sulle somme iscritte a ruolo. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione, in senso consolidato, ha sempre affermato che la domanda di ammissione al passivo è ammissibile anche sulla base del ruolo, senza la necessità della previa notifica al Curatore (Cassazione 4631/2015), il quale potrà contestare il credito impugnando direttamente il ruolo di fronte alle commissioni tributarie (interpretazione successiva alle modifiche degli articoli 88 e 89 introdotte dal Dlgs 46/1999).

Da un punto di vista teorico, è necessario distinguere tra:
a) il ruolo, ossia l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario (articolo 10, lettera b, del Dpr 602/1973), che assume efficacia esecutiva con la sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio. Si tratta di un vero e proprio provvedimento amministrativo, o, sotto il profilo civilistico, di un atto potestativo contenente la pretesa economica;
b) l'estratto di ruolo, ossia un elaborato informatico formato dall'esattore contenente gli elementi della cartella e del ruolo che l'ha originata, e che in realtà non è regolato da nessuna specifica norma di legge. Non siamo in presenza di un atto contenente una pretesa impositiva (Cassazione 19704/2015).

Il fatto tuttavia che l'estratto di ruolo sia una fedele riproduzione del ruolo o della parte del ruolo che si traduce nella cartella di pagamento, consente di equipararlo, ai fini dell'ammissione al passivo, al ruolo vero e proprio, quale documento equipollente ai fini della dimostrazione del diritto del creditore (articolo 93 della legge fallimentare). La Cassazione ha dunque precisato costantemente che, ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dall'agente della riscossione dei tributi, è sufficiente la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale (Cassazione 12117/2016), e con il solo limite della contestazione della veridicità del documento da parte del debitore.

Secondo la Suprema corte tale ragionamento può essere adottato anche per i crediti previdenziali, veicolati dall'agente della riscossione. L'ammissione al passivo di tali crediti, infatti, può essere chiesta sulla base del semplice estratto di ruolo, senza la necessità della previa notifica della cartella esattoriale (Cassazione 2732/2019). In caso di contestazione del curatore, non essendo per questa tipologia di crediti esplicitamente prevista l'ammissione con riserva, occorre che il concessionario alleghi documentazione integrativa, fornita dall'ente previdenziale, giustificativa del credito.

Nel caso delle entrate Inps (esclusivamente per queste) occorre comunque valutare il fatto che, con l'entrata in vigore dell'articolo 30 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio 2011 è stata soppressa la fase dell’iscrizione a ruolo del credito contributivo, e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, ed è stato introdotto l'avviso di addebito, contenente la intimazione al debitore di adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, con l'avvertimento che in mancanza del pagamento l'agente di riscossione, indicato nell'avviso, procederà a espropriazione forzata, secondo i poteri e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

Ciò che viene trasmesso all'agente della riscossione (agenzia delle Entrate) è dunque questo avviso di addebito notificato direttamente dall'Inps, quale atto che assomma in sé la funzione del ruolo e della cartella di pagamento, nell'ottica di una riscossione più celere dei crediti previdenziali.

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