Contenzioso

Cantieri, responsabilità del direttore se manca il coordinatore alla sicurezza

di Gabriele Taddia


Massima attenzione alla regolamentazione delle nomine dei soggetti responsabili e al rispetto delle competenze per chi opera in cantieri temporanei o mobili.

La Cassazione Penale Sezione IV, con la sentenza 49900/2019 , ha ribadito un principio che va consolidandosi nella giurisprudenza in campo prevenzionistico, con l'affermazione della responsabilità penale del direttore dei lavori che, in difetto della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, abbia impartito direttive alle imprese esecutrici.

Come noto, il Dlgs 81/08 prevede che, qualora si svolgano opere in cantieri temporanei o mobili, nell’ambito di applicazione del titolo IV del medesimo decreto legislativo, sia obbligatorio procedere alla nomina dei coordinatori della sicurezza qualora nel cantiere siano impiegate, anche non contemporaneamente, più imprese e ciò al fine di eliminare o rdurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze fra i lavori delle imprese stesse.

Nel caso in esame, la Cassazione ha evidenziato due elementi fondanti la sentenza di condanna nei confronti del direttore dei lavori per omicidio colposo: il primo riguardante «la totale mancanza di un professionista in grado di assicurare il necessario coordinamento con l'attività svolta dall'altra impresa presente nel cantiere» (appunto il coordinatore in fase di esecuzione), il secondo affermando il principio in base al quale «il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse di questi, risponde dell'infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora per fatti concludenti risulti la sua ingerenza nell'organizzazione del lavoro».

La Corte richiama tutti i soggetti responsabili, al rigido rispetto delle norme e dei ruoli di ciascuno: è infatti onere del committente, provvedere alla nomina dei coordinatori per la sicurezza nel momento in cui si rivela prevedibile la presenza di più imprese nel cantiere, limitando pertanto l'ambito di attività del direttore dei lavori a ciò che realmente gli compete, cioè un supporto tecnico dal quale sono esclusi agli aspetti organizzativi e prevenzionistici.


La conseguenza di tale violazione è il vedere coinvolti il committente e la direzione lavori nell'ambito della responsabilità penale conseguente l'infortunio: il primo, per aver omesso la nomina dei coordinatori ed aver consentito o addirittura preventivato e richiesto l'intervento in ambito prevenzionistico del direttore dei lavori; il secondo – appunto il Dl – per aver assunto di fatto un ruolo attivo nella gestione delle diverse imprese e dei lavoratori.

Occorre peraltro ricordare, che un procedimento penale per il reato di lesioni gravi o gravissime, derivanti da violazione di norme inerenti la sicurezza sul lavoro, comporta la possibile imputazione anche per il soggetto committente (secondo l'ultimo orientamente anche se il committente è una impresa individuale) nell'ambito della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/01.

Inoltre, la condanna in sede penale comporta, per tutti i soggetti interessati, l'insorgere della responsabilità risarcitoria sia nei confronti del lavoratore infortunato che nei confronti dell'Inail, che esercita ex lege, l'azione di regresso per il recupero coatto delle somme versate al lavoratore infortunato. L'istituto, infatti esercita l'azione, nei limiti del complessivo danno risarcibile, contro le persone civilmente responsabili le quali devono, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta nonché di ogni altra indennità a qualsiasi titolo erogata.

Dunque, massima attenzione alla programmazione del lavoro e al rispetto delle competenze di ciascuno. Un modesto risparmio, derivante dalla omessa nomina dei professionisti necessari alla gestione del cantiere, porta inevitabilmente a ben più gravi conseguenze sia di carattere penale che patrimoniale, senza ovviamente contare l'inaccettabile danno derivante al lavoratore infortunatosi per le carenze del sistema di sicurezza del cantiere.

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