Contenzioso

Ricorso al Fondo di garanzia, ininfluente la circolare Inps

di Mauro Pizzin

La circolari dell’Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull’interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò «anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo», i quali restano comunque «atti di rilevanza interna all’organizzazione dell’ente».

Richiamando la precedente pronuncia 11094, del 26 maggio 2005, lo ha ricordato la Corte di cassazione con la sentenza 32/2020 del 3 gennaio, in cui ha rigettato come infondato il ricorso presentato da un lavoratore di un’azienda dichiarata fallita nei confronti del Tribunale di Torino, il quale aveva respinto la sua richiesta di condanna dell’Inps a versare le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro poste a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’Istituto.

Secondo il giudice di primo grado e la Corte d’appello, che a sua volta aveva dichiarato il ricorso inammissibile, il diritto del lavoratore a ottenere il pagamento dall’Inps ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale distinta rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro.

Da ciò discende che la domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe la prescrizione nei confronti del Fondo di garanzia decorso un anno da quando il credito è divenuto esigibile, termine che nel caso analizzato decorreva dal 25 maggio 2004 – data in cui lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo - mentre la domanda al Fondo da parte del lavoratore era avvenuta ben più tardi, ossia il 4 ottobre del 2010.

In questo contesto, il ricorrente in Cassazione aveva fatto leva proprio su una circolare dell’Inps, la n. 74 del 15 luglio 2008 (punto 4.5), secondo cui la domanda di attivazione del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno dalla data di chiusura della procedura concorsuale: un’interpretazione errata del dettato normativo da cui deduceva la violazione e falsa applicazione anche degli articoli 3 e 97 della Carta costituzionale, posto che l’Inps avrebbe leso il principio di legittimo affidamento ponendo in essere atti contrari all’obbligo di buona fede e correttezza nei confronti dell’interessato.

Nel respingere il ricorso, i giudici di legittimità, hanno fatto il punto anche sulla natura del diritto di credito dei lavoratori alle tre mensilità erogate dal Fondo di garanzia istituito con la legge 297/1982, riprendendo quanto già stabilito in numerose sentenze della Cassazione (fra tutte, la 26819/2016, la 16617/2011, la 8265/2010 e la 27917/2005).

Per i giudici, il diritto a richiedere la prestazione del fondo tramite una domanda amministrativa non nasce in forza del rapporto di lavoro ma da un distinto rapporto assicurativo-previdenziale, avviato con finanziamento a carico del datore.

Una natura previdenziale, quella dell’obbligazione assunta dal Fondo, che secondo la Cassazione rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido, con la conseguenza che il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto durante la procedura fallimentare.

La sentenza n. 32/2020 della Corte di cassazione

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