Contenzioso

Membri del Cda responsabili in caso di infortunio, salvo formale atto di delega

di Luca Cairoli e Alberto De Luca

La Corte di cassazione, con sentenza n. 54, depositata il 3 gennaio 2020, è tornata a esprimersi sulla distribuzione delle responsabilità in materia di obblighi di prevenzione infortuni nelle società di capitali.

Esprimendo un principio generale, la Corte ha prima di tutto evidenziato che nelle società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro «gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia».

Nel caso in esame un consigliere delegato di una società di capitali aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Firenze, di conferma della pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose, per avere, con condotta omissiva consistente nel non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, cagionato lesioni personali a un lavoratore infortunatosi nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Contro tale decisione ricorreva per cassazione il consigliere delegato.

Nello specifico, il ricorrente lamentava in primo luogo che la Corte d'appello, nell'ascrivergli la responsabilità per l'infortunio, non avesse considerato che all'interno dell'organizzazione aziendale fossero presenti altre figure specificamente designate alla gestione integrale dei rapporti di lavoro.

In particolare, il consigliere delegato ricorrente sosteneva che nel suo caso non dovesse trovare applicazione il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai vertici dell'azienda, in presenza di un soggetto esterno al Consiglio di amministrazione, agente quale preposto, in quanto tale responsabile esclusivo anche per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

La Corte di legittimità, nel rigettare il motivo di ricorso, ha evidenziato che il trasferimento di responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro può avvenire esclusivamente per effetto di formale delega di funzioni prevenzionistiche, espressamente disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (articolo 16, Dlgs 81/2008).

Al contrario, i poteri e le attribuzioni di responsabilità (diverse dalla sicurezza sul lavoro) in capo a dirigenti e preposti non necessiterebbero di alcun atto datoriale, derivando direttamente a titolo originario dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche di ciascuna delle predette figure (articolo 299, Dlgs 81/2008), la "delega di funzioni" in questione, che comporta il trasferimento dal datore di lavoro ad altro soggetto degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza, oltre al subentro del delegato nella posizione di garanzia del delegante, necessita di un atto esplicito nelle forme di cui all'articolo 16 del Dlgs 81/2008.

La norma sopra richiamata prevede infatti espressamente, tra gli altri requisiti, che la delega avvenga per atto scritto avente data certa.

Nel motivare il rigetto del motivo di ricorso, la Cassazione ha stigmatizzato il seguente principio: «la preposizione di un preposto non costituisce atto di delega in senso stretto; e d'altronde non sottrae il datore di lavoro ai propri obblighi di organizzazione e di vigilanza sulla osservanza delle procedure aziendali anche da parte del preposto stesso» e pertanto «ove si faccia riferimento ai compiti di vigilanza del preposto», la violazione di questi ultimi «si somma a quella datoriale ma non la elide».

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