Contenzioso

Comporto, malattia da infortunio esclusa se provata la colpa del datore

di Angelina Turco

Le assenze dovute per infortunio o malattia professionale sono computabili nel periodo di comporto, salvo accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 del Codice civile; è il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 4 febbraio 2020, n. 2527.
Le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'articolo 2110 del Codice civile, sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto è necessario che, in relazione ad essa e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 del Codice civile (Cass. n. 26498 del 2018).
Più esattamente, perché le assenze del lavoratore non si computino nel periodo di comporto non è sufficiente che l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma è necessario che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile per non aver posto in essere le misure necessarie - secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata (Cass. n. 7037 del 2011).
La contrattazione collettiva, continua la sentenza in commento, può legittimamente escludere dal computo delle assenze ai fini del periodo di comporto quelle dovute a infortuni sul lavoro, in conformità al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata. Infatti la stessa libertà lasciata dalle norme del Codice civile alle parti nella determinazione del periodo di comporto si estende alla possibilità di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi (Cass. n. 14377 del 2012).
Nel caso di specie la Corte di merito, nel ritenere escluse dal periodo di comporto le assenze conseguenti all'infortunio sul lavoro occorso alla dipendente aveva valutato esclusivamente il collegamento causale tra la patologia che ha determinato l'assenza per malattia e l'infortunio subito, omettendo di effettuare un'indagine sui profili di colpa del datore di lavoro, in tal modo erroneamente interpretando e applicando la disciplina dettata dall'articolo 2110 del Codice civile. Non è stata svolta la necessaria valutazione della ricorrenza di una responsabilità datoriale nell'omissione delle misure necessarie per evitare l'evento e nell'inadempimento dell'obbligo di protezione imposto dall'articolo 2087 del Codice civile.

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