Contenzioso

Per convocare l’assemblea basta un componente della Rsu

di Angelo Zambelli

Il diritto di indire le assemblee sindacali previste dall’articolo 20 dello Statuto dei lavoratori rientra tra le prerogative attribuite non solo alla Rsu collegialmente intesa, ma anche a ciascun singolo componente purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato dotato del requisito della rappresentatività.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 2862/2020 che ha ritenuto valevole anche per il testo unico sulle rappresentanze sindacali del 2014 l’approdo interpretativo cui sono giunte le sezioni unite nella pronuncia 13978/2017 riguardo all’accordo interconfederale del 1993.

Nel caso specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso della Fiom Cgil – respinto sia in primo che in secondo grado – ritenendo antisindacale il comportamento del datore di lavoro che ha negato la concessione di un’ora di assemblea retribuita in quanto convocata dai soli componenti della Rsu eletti nelle liste del sindacato ricorrente.

Per giungere a tale decisione, la Suprema corte ha di fatto riproposto l’interpretazione fornita dalle sezioni unite, ritenendola applicabile anche al testo unico del 2014.

Come chiarito dalla Cassazione, infatti, una lettura correttamente orientata delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del testo unico del 2014 – che rispettivamente riconoscono il diritto delle Rsu di «indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori» e confermano il «subentro delle Rsu alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni di legge» - consente di ritenere del tutto compatibile la natura di organismo a funzione collegiale delle Rsu con la legittimazione (anche) del singolo componente a chiedere la convocazione dell’assemblea.

Tale interpretazione – come già chiarito dalle Sezioni unite – è peraltro in linea con quanto previsto nell’originaria ottica dello Statuto dei lavoratori e, in particolare, con il disposto dell’articolo 20, secondo cui l’indizione dell’assemblea può avvenire «singolarmente o congiuntamente» da parte della Rsa, con conseguente legittimazione (anche) della singola rappresentanza.

Allo stesso modo tale lettura non contrasta con il principio di maggioranza stabilito dal Tu del 2014 quale criterio di espressione delle decisioni delle Rsu in quanto organo collegiale, atteso che il mero potere di indire un’assemblea conferisce al singolo componente l’esercizio di un diritto che di per sé non comporta decisioni vincolanti nei confronti degli altri membri. A supporto di tale interpretazione la Cassazione ha anche evidenziato che, di contro, l’articolo 21 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che l’indizione di referendum – questo sì foriero di determinazioni che vincolano l’organo collettivamente inteso – debba essere effettuata «da tutte le rappresentanze».

In conclusione, il Tu del 2014, nella stessa ottica dell’accordo interconfederale del 1993, ha confermato la facoltà riservata alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl applicato nell’unità produttiva – anche presenti all’interno delle Rsu - di indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per tre delle dieci ore annue retribuite spettanti a ciascun lavoratore in base all’articolo 20 dello statuto dei lavoratori e ciò in quanto «non tutti i diritti attribuiti dalla legge alla singola Rsa sono stati attratti e si sono disgregati all’interno delle Rsu».

sentenza 2862/2020

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