Contenzioso

Infortuni, se è parte nei lavori risponde pure il committente

di Luigi Caiazza

L’obbligo contrattuale assunto dall’azienda appaltante di fornire all’appaltatore e al subappaltatore energia elettrica, gas e ossigeno, in mancanza di apparecchi sufficienti per l’areazione dei locali e il rifornimento di ossigeno la espone al rischio interferenziale previsto dall’articolo 7 del Dlgs 626/1994 - poi confluito nell’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (il Testo unico sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro) - la cui gestione grava sul committente.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di cassazione, IV sez. penale, nella sentenza 5113/2020 deposita lo scorso 7 febbraio in cui è stata chiamata a decidere su un ricorso presentato dal committente e dal datore di lavoro di un’impresa appaltatrice, chiamati a rispondere e condannati in primo e secondo grado per l’infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’azienda esecutrice dei lavori di saldatura all’interno di una nave in costruzione a seguito di un incendio avvenuto nel doppio fondo di quest’ultima. L’infortunio era avvenuto per la presenza di ossigeno e di scintille causate dalla smerigliatura effettuata per eliminare le vernici e tagliare la parete dello scafo.

Fermo restando che l’azienda committente aveva assunto il compito di assicurare aspiratori e ventilatori alle imprese operanti sull’imbarcazione, e conseguentemente di coordinarne l’uso, nel corso del giudizio era stato anche rilevato che le lavorazioni eseguite dall’impresa appaltatrice, datore di lavoro del lavoratore deceduto, presentavano un rischio che non era esclusivamente proprio e specifico di tale impresa in quanto l’intera costruzione della nave comportava pericoli collegati all’esecuzione delle operazioni in ambienti angusti, accompagnati da pericolo di sviluppo di gas tossici, polveri e di incendi.

In questo contesto era stata, anzi, evidenziata una ingerenza della ditta committente, tramite proprio personale nella direzione delle lavorazioni eseguite dalle altre imprese operanti sull’imbarcazione, con la conseguente applicabilità del principio secondo cui in materia di infortuni sul lavoro, pur in presenza di un contratto di appalto, quest’ultimo non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché esso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere ). La circostanza concretizza di fatto anch’essa un’interferenza che può verificarsi per gli eventuali contatti rischiosi tra l’attività lavorativa del committente e quelle delle diverse imprese che operano nella sede aziendale con attività differenti.

Relativamente, poi, alla possibile abnormità della condotta del lavoratore, invocata dalla difesa, la Corte di legittimità ha ricordato che essa ricorre soltanto quando il comportamento del lavoratore sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, fuori di ogni prevedibilità, lontano dalle ipotizzabili e imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro: fatto non successo nel caso di specie.

La sentenza n. 5113/2020 della Corte di cassazione

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