Contenzioso

Cambio d’appalto, nell’anzianità di servizio anche il periodo pregresso

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991, che preveda quale criterio di scelta dei lavoratori in esubero l'anzianità di servizio, si deve considerare, in presenza di un precedente cambio di appalto connotato dai requisiti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, anche il periodo svolto presso l'appaltatore uscente. Sono illegittimi, pertanto, i licenziamenti adottati considerando solo l'anzianità dell'ultimo appaltatore e non quella maturata presso l'appaltatore uscente.

Se la successione nell'appalto non si risolve nella mera acquisizione di parte del personale da parte del subentrante, ma si estende a un insieme di beni strumentali organizzati per l'esercizio dell'attività appaltata, si ricade nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda. Con la conseguenza che i lavoratori transitati alle dipendenze del nuovo datore di lavoro conservano l'anzianità di servizio maturata presso l'appaltatore uscente.

Sulla scorta di questa ricostruzione, la Corte di cassazione (sentenza 2315 del 31 gennaio 2020) stabilisce l'illegittimità dei licenziamenti adottati a valle di una procedura di riduzione del personale nella quale il criterio di scelta per selezionare i lavoratori in esubero, applicato in base all'articolo 5 della legge 223/1991, era costituito dall'anzianità aziendale.

La Corte di legittimità ha censurato, infatti, che l'appaltatrice/datore di lavoro abbia utilizzato il criterio dell'anzianità senza includere nel conteggio il periodo precedente in cui i lavoratori avevano prestato servizio presso l'appaltatore che gestiva l'appalto.

La sentenza si esprime con riferimento a una fattispecie nella quale operava il vecchio testo dell'articolo 29, comma 3, del Dlgs 276/2003, in base al quale, in presenza di un cambio appalto, l'acquisizione del personale (per effetto di una clausola sociale, di una previsione di legge o del contratto di appalto) non costituiva trasferimento d'azienda. La Cassazione esclude che tale disciplina possa essere interpretata come una generale esclusione dai vincoli dell'articolo 2112 del codice civile, osservando che se l'imprenditore subentrante non si limita ad acquisire il personale dell'imprenditore uscente, ma ne eredita la struttura organizzativa, si ricade nell'ambito del trasferimento d'azienda.

Le conclusioni raggiunte in sentenza si dimostrano attuali in presenza del nuovo testo dell'articolo 29, comma 3, del Dlgs 276/2003, a norma del quale non si ha trasferimento d'azienda, in presenza di cambio appalto, ove l'appaltatore, oltre ad avere una propria struttura organizzativa, si qualifichi per la presenza di elementi di discontinuità rispetto all'appaltatore uscente.

Se non ricorrono queste più stringenti condizioni, una procedura di licenziamento collettivo che contempli, tra i criteri di scelta, quello dell'anzianità di servizio, richiederà sempre di considerare anche il periodo reso dai lavoratori presso i precedenti appaltatori.

La sentenza n. 2315/2020 della Corte di cassazione

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