Contenzioso

La Cassazione detta le linee guida per la revisione della rendita unificata Inail

di Valeria Zeppilli

La revisione della rendita unificata Inail è spesso un argomento dibattuto, sul quale la Corte di cassazione, nei giorni scorsi, ha ritenuto opportuno tentare di fare chiarezza (sezione lavoro, 4 febbraio 2020, numero 2525).

Prima di addentrarsi nell'esame specifico della questione, i giudici hanno ricordato che l'esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail va fatto entro un termine che rileva anche sul piano sostanziale, in quanto è il punto di riferimento per verificare la definitiva sussistenza dei requisiti fisici richiesti al fine di beneficiare di tale prestazione e la presenza di eventuali successive modifiche delle condizioni del titolare che possano incidere sulla sua attitudine al lavoro.

Con particolare riferimento alla rendita unificata, la Corte ha innanzitutto chiarito che la sua costituzione determina la cessazione della rendita pregressa e, quindi, il decorso di un nuovo termine per la revisione. Del resto, con l'unificazione, che è frutto di un giudizio medico-legale di sintesi, il danno viene valutato a livello globale e non considerando le singole componenti. Ciò con la precisazione che, se l'unificazione riguarda delle rendite i cui postumi si erano già consolidati, la percentuale invalidante non potrà mai scendere, per effetto della revisione della rendita unica, al di sotto della percentuale invalidante consolidata.

La Cassazione ha poi affrontato la questione dell'individuazione dell'esatto termine da applicare nell'ipotesi in cui le inabilità dalle quali deriva la rendita unificata siano soggette a un regime temporale di revisione differente.

Avallando quanto già statuito dalle sezioni unite nella pronuncia 6402/2005, i giudici hanno a tal proposito affermato che il termine entro il quale la rendita unificata può essere revisionata va individuato scomponendo tale prestazione nelle diverse inabilità che la compongono e che derivano da eventi differenti. In caso contrario, ovverosia se, in assenza di una regola generale, si decidesse di revisionare la rendita in un termine diverso da quello previsto per i singoli eventi che la compongono, ci si porrebbe in contrasto con le norme del testo unico.

In definitiva, quindi, senza che ciò possa in alcun modo annullare gli effetti dell'unificazione della rendita, nel determinare il decorso del termine per la sua revisione occorre considerare quale sia la componente dell'inabilità complessiva alla quale è riferita la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa da verificare.
Solo considerando il regime temporale proprio di tale patologia, in sostanza, si potrà valutare la tempestività o meno della revisione.

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