Contenzioso

Solidarietà contributiva appalti, confermate le interpretazioni giurisprudenziali rigorose

di Silvano Imbriaci

La generale tendenza a interpretare in modo rigoroso la sussistenza delle obbligazioni solidali per le aziende coinvolte in contratti di appalto ex articolo 29 del Dlgs n. 276/2003, trova conferma in due recenti decisioni della sezione lavoro di Cassazione, su temi già affrontati dalla Corte, ma che meritano una segnalazione in quanto indice di una indicazione di percorso che si è ormai consolidata.

Le questioni riguardano il contratto di subfornitura (Cass. n. 6299/2020) e il contratto di appalto di trasporto, nella sua sempre delicata distinzione rispetto al contratto di trasporto tout court (Cass. n. 6449/2020).

Quanto alla subfornitura, la Cassazione riprende le argomentazioni già individuate in modo selettivo dalla Corte costituzionale (n. 254/2017) e poi riprese dalla stessa giurisprudenza, affermando che la disciplina della subfornitura nelle attività produttive (legge n. 192/1998) tende a regolare l'integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell'impresa committente. Tuttavia, indipendentemente dalle classificazioni giurisprudenziali e civilistiche con cui viene ricostruito l'oggetto del contratto di subfornitura, soprattutto nei suoi rapporti con il contratto di appalto, la scelta adottata dalla Consulta di estendere la responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore costituisce il corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo dell'appalto, ma si impone anche nel caso in cui la subfornitura sia considerata un tipo negoziale autonomo. Infatti l'eccezionalità della responsabilità solidale del committente è tale rispetto alla responsabilità civile ordinaria, ma non lo è più se riferita all'ambito delle situazioni di lavoro indiretto, complessivamente tutelate dalla norma che impone la responsabilità solidale. In sostanza, si vuole evitare, al di là del nomen iuris adottato, che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione possano danneggiare i lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (e allo stesso modo le ragioni creditorie degli enti previdenziali).

Quanto invece al contratto di trasporto, la Cassazione si sofferma nell'interessante ed esaustiva distinzione tra questo negozio e il contratto di appalto di trasporto, ai fini della riconducibilità del rapporto nell'ambito della tutela ex articolo 29 citato. L'appalto di servizi di trasporto si configura laddove ci si trovi in presenza di una apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, resa necessaria dalla molteplicità e sistematicità dei trasporti, dalla pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni e dall'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. C’è insomma un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato dalla continuità e dalla predeterminazione delle rispettive prestazioni (cfr. Cass. n. 18751/2018). In termini pratici, per l'individuazione di un contratto unitario di appalto occorre avere riguardo a una molteplicità di elementi in fatto: prestazioni continuative, soggette a una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del beneficiario e che consiste nella garanzia di un servizio diluito nel tempo e non limitato a singole prestazioni da compensare in modo frammentato. Tale sistema, se non consentisse di proteggere adeguatamente la ragioni dei lavoratori impiegati e degli enti previdenziali, costituirebbe una facile elusione rispetto agli scopi e alla ratio della responsabilità solidale, in presenza di appalti ordinari. Da qui la necessità che, a fronte di questa ricostruzione unitaria del rapporto, sia garantita l'applicazione delle forme di solidarietà previste dall'articolo 29.

La tendenza a interpretazioni restrittive della giurisprudenza in punto di responsabilità solidale, si trova anche in alcune pronunce di merito, tra cui si segnala la Corte d’appello di Milano n. 773/2019, secondo cui non rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità al committente il numero effettivo di giornate lavorate nell'appalto (con il conteggio delle assenze più o meno giustificate), ma l'obbligazione contributiva nel suo complesso, in relazione cioè all'intero periodo di esecuzione dell'attività programmata, come stabilito a livello contrattuale tra le parti.

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