Contenzioso

Omesse ritenute, la soglia di punibilità è elemento costitutivo del reato

di Salvatore Servidio

Nella fattispecie oggetto della sentenza 13 marzo, numero 9963, della terza sezione penale dellaCassazione, la Corte di appello ha confermato quella emessa dal Tribunale che aveva condannato l'imputato alla reclusione per il reato previsto dall'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, perché, in qualità di amministratore delegato di una società ometteva di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, le ritenute operate alla fonte sugli emolumenti corrisposti nell'anno di imposta 2008 per un ammontare complessivo di 132.374 euro.

Nel conseguente ricorso per Cassazione il soccombente deduce, per quanto qui di interesse, che la norma penale incriminatrice è stata modificata dal Dlgs 158/2015, in forza del quale la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate è passata da 50.000 a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, con la conseguenza che, essendo stato contestato l'omesso versamento di ritenute per un importo complessivo relativo alla annualità 2008 pari a 132.374 euro, il fatto contestato non costituisce più reato.

Nel decidere la vertenza, difformemente dalla doppia conforme di merito, la Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato, affermando il principio che, in tema di sentenza di assoluzione dell'imputato per il reato previsto dall'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, per mancato raggiungimento della soglia di punibilità individuata dalla norma - nel frattempo elevata a seguito del Dlgs 158/2015 - va deliberata la formula "perché il fatto non sussiste" e non quella "perché il fatto non è previsto come reato", versandosi in una ipotesi di mancanza di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato.

Nel merito si osserva che in base allo ius superveniens, il Dlgs 158/2015, entrato in vigore dal 22 ottobre 2015, ha novellato la fattispecie incriminatrice di omesse ritenute dell'articolo10-bis del Dlgs 74/2000 attraverso una riformulazione del modello legale e soprattutto elevando la soglia di punibilità per l'integrazione del reato da 50.000 a 150.000 euro.
Pertanto, il mancato versamento di 132.374 euro per l'annualità 2008, é inferiore alla nuova soglia di punibilità, per cui il fatto contestato non costituisce più reato.

A sostegno del proprio operato, argomenta la Cassazione che la soglia di punibilità della fattispecie di omesso versamento di ritenute, e di quelle analoghe, rientra tra gli elementi costitutivi del reato e non tra le condizioni obiettive di punibilità. Essa, infatti, si traduce nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa del fatto tipico, con la conseguenza che, alla mancata integrazione della soglia di punibilità, corrisponde la convinzione del legislatore circa l'assenza nella condotta incriminata di una "sensibilità" penalistica del fatto.

Sicché, il comportamento sotto soglia è ritenuto non lesivo del bene giuridico tutelato, consistente, nella specie, nella salvaguardia degli interessi patrimoniali dello Stato connessi alla percezione dei tributi, anche in relazione alla necessità di esaltare il principio di offensività, dovendo alla soglia di punibilità spettare anche il compito, conformemente alle indicazioni dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge delega 205/1999, di «limitare l'intervento punitivo ai soli illeciti di significativo rilievo economico», consentendo, di riflesso, un alleggerimento del carico penale.

Peraltro, si ricorda che la Corte costituzionale ha assegnato alle soglie di punibilità il ruolo di «requisiti essenziali di tipicità del fatto» (sentenza 241/2004). Ne deriva che le soglie di punibilità, in quanto elementi costitutivi del fatto di reato, rientrano nel "fuoco del dolo", con la sottolineatura, con riguardo alla fattispecie dell'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000, che il dolo è generico (Cassazione, sezioni unite, 37425/2013) e che la prova del dolo è insita, in genere, nella presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta o da quanto risulta dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, emergendo da tali atti l'importo dovuto a titolo di sostituto di imposta e che deve, quindi, essere versato entro il termine di legge previsto o che deve essere almeno contenuto non oltre la soglia.

Pertanto, conclude la Cassazione, sia nel caso in cui, contestato un fatto integrante la soglia, lo stesso sia invece risultato, a seguito dell'accertamento processuale, sotto soglia, sia nel caso in cui, come nella specie, la soglia di punibilità sia stata elevata in seguito, la formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 è quella corrispondente all'insussistenza del fatto (Cassazione 37954/2011).

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