Contenzioso

Crediti contributivi dei datori, non è dovuta la rivalutazione monetaria

di Flavia Maria Cannizzo

La rivalutazione monetaria non costituisce un «accessorio naturale» del credito restitutorio vantato dal datore di lavoro che abbia versato contributi previdenziali e assistenziali in eccedenza rispetto al dovuto. La Corte di cassazione, con sentenza 12 marzo 2020 n. 7091, chiarisce così a quali condizioni l'Inps sia obbligata al versamento della rivalutazione monetaria, escludendo da tale casistica le restituzioni a favore dei datori di lavoro che vantino crediti contributivi.
La pronuncia interviene a definire una lunga vicenda processuale che aveva interessato l'Istituto e una srl barese, vicenda avente ad oggetto cospicui crediti contributivi vantati dalla società verso l'ente previdenziale.
In sede di Cassazione, con ricorso ai giudici di legittimità, la società deduceva l'erroneità della sentenza della Corte d'appello di Bari in punto di mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria rispetto al credito restitutorio a suo tempo accertato. Sennonché – hanno affermato i giudici di cassazione – non sempre l'Inps è obbligata al versamento della rivalutazione monetaria.
E in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla società datoriale, i supremi giudici espongono che «la rivalutazione monetaria in tema di crediti contributivi non costituisce un accessorio naturale del credito» in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo restitutorio da indebito soggiace alle normali regole civilistiche dettate per la mora del debitore, non applicandosi a esso la speciale disciplina lavoristica comportante il cumulo fra interessi legali e rivalutazione. In questi casi, troverà piuttosto applicazione l'articolo 1224, comma 2, del Codice civile, secondo cui il maggior danno da svalutazione monetaria subito dal creditore sarà compensato dal risarcimento nella misura della differenza su base annua tra saggio degli interessi legali e tasso di svalutazione monetaria; sicché la rivalutazione monetaria verrà riconosciuta solo ove quest'ultima «sia superiore al tasso degli interessi legali, restando in caso diverso attribuibili solo questi ultimi».
Diverso è - chiariscono i medesimi giudici di legittimità - il caso dei crediti per prestazioni vantate dai lavoratori assicurati o dai cittadini in stato di bisogno, ovvero le prestazioni pensionistiche o assistenziali temporanee erogate dall'Istituto alle persone fisiche. Rivive in esse, infatti, la disciplina speciale di matrice lavoristica prevedente il cumulo risarcitorio fra interessi e rivalutazione, e quindi sarà sempre dovuta a lavoratori e singoli creditori di prestazioni previdenziali la rivalutazione monetaria sulle somme versate da parte dell'Istituto.

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