Contenzioso

Anche ai rider il committente deve fornire Dpi e igienizzanti

di Mario Gallo

In questo clima emergenziale cominciano ad affiorare anche i primi contenziosi in materia di rapporto di lavoro; il rischio di contagio da COVID-19 richiede, infatti, l'assunzione di adeguate misure di prevenzione che, invero, non sono scollegate dalla disciplina protettiva del diritto alla salute del lavoratore contenuta essenzialmente nel D.Lgs. n.81/2008, oltre che nell'art. 2087 c.c.

L'idea di fondo che in alcuni casi sta emergendo, però, è che tale tutela riguardi i lavoratori dipendenti mentre, invece, tali norme garantiscono anche una protezione intensa al lavoro autonomo coordinato di cui all'art. 409, c.1, n.3, c.p.c.

In tal senso appare emblematica, quindi, la recentissima sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, 1° aprile 2020, n.866, che forse rappresenta il primo caso affrontato dalla giurisprudenza in cui tale regime viene calato nello scenario determinato da questa emergenza sanitaria.

Il caso affrontato riguarda, in breve, un lavoratore iscritto in una piattaforma per il recapito di alimenti e di cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati della società, in favore di clienti della piattaforma stessa; si tratta, quindi, della ormai classica attività di "rider" svolta attraverso lo strumento dalla collaborazione autonoma.

Il lavoratore in questione ha fatto ricorso al giudice del lavoro, lamentando che per l'espletamento di tale attività il committente "….non abbia messo a disposizione dello stesso dispositivi individuali di protezione contro il rischio COVID-19 (guanti, gel igienizzanti e prodotti di pulizia dello zaino), il cui utilizzo (quanto ai guanti ed alla mascherina) è stato consigliato dalla stessa convenuta ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in questo periodo di notoria emergenza epidemiologica"; tutto ciò malgrado i ripetuti inviti da parte del lavoratore ricorrente.

Natura etero-organizzata della collaborazione.
Il giudice del lavoro ha accolto la richiesta del lavoratore precisando che "Pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro de quo pare ricondursi a quelli disciplinati dall'art. 2 D.Lgs. 81/2015, per i quali, "in un'ottica sia di prevenzione sia "rimediale", si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente".
Sostanzialmente, quindi, anche sulla scia della ben nota sentenza della S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, 24 gennaio 2020, n.1663, è stata riconosciuta la sussistenza di una collaborazione organizzata dal committente.

Obbligo del committente di fornitura dei DPI e degli igienizzanti.
Secondo il Tribunale di Firenze, quindi, per effetto di quanto prevede l'art. 2 del D.Lgs. n.81/2015 sulle collaborazioni etero-organizzate dal committente, applicandosi la disciplina sul rapporto di lavoro subordinato trovano applicazione anche le tutele in materia di salute e la sicurezza sul lavoro.
Ciò in ragione anche di quanto dispone l'art. 47-septies, c.3, dello stesso decreto, in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, che stabilisce che il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto "nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Di conseguenza per il giudice del lavoro trova applicazione anche "..quanto previsto dall'art. 71 del predetto D.Lgs. 81/2008" e, quindi, ha ordinato al committente la consegna al lavoratore "….dei seguenti dispositivi di protezione individuale: mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino".
Tale posizione interpretativa appare condivisibile anche se, occorre osservare, che il giudice pare che abbia compiuto un po' di confusione sulla nozione di DPI; infatti, mascherina e guanti sono classificabili come DPI secondo quanto prevede l'art. 74 del D.Lgs. n.81/2008, ma non i gel disinfettanti, ma ciò non muta la sostanza dell'obbligazione di sicurezza del committente.

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