Quattro casi per la fruizione dell’indennità di mobilità anticipata
La Corte di cassazione, con sentenza del 19 marzo 2020, numero 7470, offre un esaustivo e interessante excursus sulla natura dell'indennità di mobilità, in particolare sulla legittimità della corresponsione anticipata della stessa.
Un lavoratore licenziato e posto in mobilità per ventiquattro mesi che aveva chiesto all'Inps la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 223/1991. L'Inps accolse la domanda limitatamente alla liquidazione corrispondente a quattro mesi, poiché secondo l'Istituto il beneficio doveva essere limitato alla somma delle mensilità di indennità di mobilità in deroga spettanti sino al 31 dicembre, non potendo essere comprensiva delle mensilità successive, dovendo tenersi conto del fatto che l'esercizio della suddetta opzione aveva comportato la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità con la conseguente perdita dello stato di disoccupazione.
I giudici nella sentenza tracciano il quadro dell'istituto:
1) l'erogazione in unica soluzione e in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione e, perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, assume la natura di contributo finanziario destinato a sostenere le spese necessarie per intraprendere un'attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a limiti o a condizioni non previsti dall'articolo 7, comma 5 della legge 223/1991 (Cassazione 9007/2002);
2) l'indennità non deve necessariamente essere richiesta prima dell'inizio dell'attività che si intende esercitare, ma può anche essere richiesta dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma (Cassazione 9469/2003);
3) nell'ipotesi che durante i ventiquattro mesi successivi all'erogazione dell'anticipazione sia intervenuta una temporanea rioccupazione del beneficiario quale lavoratore subordinato, le somme percepite devono essere restituite per intero, e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione (Cassazione 12746/2010);
4) l'indennità spetta per l'integrale importo e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell'esercizio dell'opzione, poiché il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell'indennità in un'unica soluzione ed in via anticipata (Cassazione 9023/2019).
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di Valeria Zeppilli