Contenzioso

Liti sulle uscite rinviate salvo sospensiva o grave pregiudizio

di Daniele Colombo

Dal 9 marzo e fino al 15 aprile 2020 sono sospese le udienze per la trattazione dei ricorsi giudiziali per l’impugnazione dei licenziamenti. È uno degli effetti dell’applicazione dell’articolo 83 del Dl 18 entrato in vigore lo scorso 17 marzo, che detta misure urgenti per contrastare l’emergenza da Covid-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare: prima di tutto è stabilito il rinvio d’ufficio di tutte le udienze pendenti nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 di fronte a qualsiasi ufficio giudiziario.

Nello stesso periodo, poi, è sospeso il decorso dei termini per la proposizione degli atti introduttivi di giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere tutti i termini procedurali. Se il termine ha inizio durante il periodo di sospensione, continua l’articolo 83, l’inizio è differito al termine del predetto periodo, mentre nel caso di termini computati a ritroso e ricadenti, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o il termine di modo da consentirne il rispetto.

Il rinvio d’ufficio e la sospensione dei termini non operano per controversie di particolare importanza (adozione, cause relative ad alimenti e cosi via) e, in generale, quando la ritardata trattazione della causa possa produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, tuttavia, la dichiarazione d’urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario, mentre per le cause già iniziate, l’urgenza è determinata con provvedimento giudice designato o del presidente del collegio.

La normativa ha conseguenze anche sulle cause in materia di licenziamento che, infatti sono rinviate d’ufficio a una data successiva al 15 aprile 2020, salvi i casi di controversie in cui è stata chiesta la sospensiva del provvedimento giudiziale ovvero allorché la ritardata trattazione della causa possa produrre grave pregiudizio alle parti.

Nel caso di termini da computarsi a ritroso e ricadenti nel periodo di sospensione, dovranno essere differite le udienze di lavoro o i termini fissati ricadenti nel periodo di sospensione affinché le parti possano rispettarne il termine (ad esempio, se la prima udienza di discussione in opposizione cosiddetto “rito Fornero” sia fissata 20 aprile 2020, ricadendo il termine di costituzione - 10 giorni prima dell’udienza - nel periodo di sospensione, dovrà essere differita per consentire il rispetto del termine di costituzione).

Per garantire la continuità dei procedimenti (anche sui licenziamenti), particolarmente interessante è il disposto del comma 7 dell’articolo 83, lettera f. I capi degli uffici giudiziari, infatti, possono adottare varie misure organizzative, tra le quali consentire lo svolgimento da remoto delle udienze nel rispetto del contraddittorio e dell’effettiva partecipazione delle parti. Se le udienze civili non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti o dai difensori, lo svolgimento delle stesse può avvenire tramite scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (articolo 83 comma 7, lettera h del Dl 18/2020).

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