Contenzioso

Anche per il Tribunale di Bologna i rider devono avere dispositivi di protezione

di Luca Failla


Dopo il Tribunale di Firenze anche il quello di Bologna, con decreto inaudita altera parte parte del 14 aprile, si occupa dei dispositivi di sicurezza in dotazione ai rider, ordinando in via d'urgenza a una nota società di consegne mediante piattaforma di fornire al proprio collaboratore etero-organizzato tutti i mezzi di protezione individuale necessari, segnatamente la mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino.

Alla base del provvedimento, in scia con le argomentazioni del Tribunale di Firenze richiamato in motivazione, vi è l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 nella sua interpretazione estensiva della Corte di cassazione (sentenza 1663/2020), richiamata in molti passaggi del provvedimento, laddove si estende ai collaboratori etero-organizzati l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, nel caso specifico quelle a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori secondo l’articolo 2087 del codice civile.

Così fondato il diritto del rider in forza della vis estensiva del lavoro subordinato verso le collaborazioni autonome etero-organizzate (che si concretino «in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente», articolo 2 del Dlgs 81/2015), quanto alla individuazione concreta delle misure di protezione necessarie il Tribunale bolognese richiama sia il Dpcm 11 marzo 2020 che nel disporre su tutto il territorio nazionale la sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio «nel rispetto delle norme igienico – sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto» a tutela – come si legge nel provvedimento – non solo del la salute del collaboratore interessato «ma anche della utenza del servizio e, con essa, della collettività intera», così implicitamente richiamando l'articolo 32 della Costituzione.


Da qui l'obbligo di dotazione dei Dpi in forza non solo del diritto del singolo rider alla tutela della propria salute, bensì a tutela della intera collettività, e ciò per la potenzialità di contatto e contagio - con i cittadini consumatori fruitori del servizio.

Alla luce di tale orientamento in via di consolidamento – applicabile in teoria a tutti i lavoratori etero-organizzati - viene a questo punto da chiedersi se, in linea con quanto avviene per i lavoratori subordinati in forza dell'articolo 2087, l'impresa committente non debba poi anche impartire regole cogenti di utilizzo dei Dpi una volta consegnati e non ne debba controllare la diretta osservanza da parte del collaboratore etero-organizzato, escludendolo legittimamente dall'attività qualora non adempiente e ciò anche a tutela della salute dei terzi clienti fruitori del servizio.

Temi delicati, che andranno sempre più a creare una pericolosa commistione fra due regimi giuridici differenti, con incertezza normativa e indubbie problematiche di gestione concreta per le imprese.

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