Contenzioso

Ferie non godute da liquidare agli eredi

di Giuseppe Bulgarini d'Elci


Se la fruizione delle ferie maturate non risulta più possibile per essere intervenuto il decesso del lavoratore, esse debbono essere monetizzate a favore degli eredi. A questa regola si può derogare solo se, in costanza di rapporto, il datore di lavoro abbia offerto al dipendente un adeguato spazio temporale per fruire delle ferie e il lavoratore non abbia, invece, goduto di tali ferie per una scelta autonoma, non riconducibile alle esigenze aziendali.

La Corte di cassazione ha reso questo principio con ordinanza 7976/2020 depositata il 21 aprile, nella quale ha precisato che il diritto alla indennità economica delle ferie maturate e non godute prescinde da una responsabilità datoriale per la loro mancata fruizione da parte del lavoratore.

La pronuncia della Corte di legittimità si colloca in un contesto normativo nel quale, da un lato, l'articolo 36 della Costituzione esclude che il lavoratore possa rinunciare alle ferie e, d'altro lato, l'articolo 10, comma 2, del Dlgs n. 66/2003 dispone che il diritto alle ferie non possa essere monetizzato nella corrispondente indennità sostitutiva «salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro».

In questo contesto normativo, conclude la Cassazione, non può essere negato il diritto degli eredi del lavoratore deceduto all'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dal de cuius durante il rapporto di lavoro. Per escludere il diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, il datore di lavoro deve poter dimostrare di aver offerto al lavoratore di godere di tali ferie in costanza di rapporto. Solo in presenza di questa prova, laddove il dipendente, pur essendo stato messo nella condizione di farlo, abbia autonomamente deciso di non godere dei giorni di ferie, l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non è dovuta.

Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione era relativo al pagamento di una somma di oltre 37mila euro maturata per indennità ferie non godute da parte di un lavoratore che, nel frattempo, era deceduto. In primo e secondo grado la domanda degli eredi era stata accolta sul rilievo, tra l'altro, che il diritto all'indennità economica sostitutiva delle ferie prescinde da una responsabilità datoriale per il loro mancato godimento.
La Cassazione ha confermato le valutazioni rese nei due gradi di merito, evidenziando che il termine di prescrizione del diritto non decorre in costanza di rapporto, ma unicamente a seguito della sua cessazione.

La pronuncia della Cassazione si rivela particolarmente interessante alla luce dei recenti provvedimenti governativi (Dpcm 8 e 11 marzo 2020) nei quali, tra le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, si raccomandava ai datori di lavoro di promuovere la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori. Per adempiere a tale raccomandazione, le imprese hanno dovuto certamente utilizzare le ferie arretrate dei lavoratori, incluse quelle scadute degli anni precedenti, per le quali, dunque, si è ritenuto di superare le previsioni più restrittive della normativa vigente e le interpretazioni della giurisprudenza sull'indisponibilità datoriale delle ferie arretrate non godute.

L'ordinanza n. 7976/2020 della Corte di cassazione

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