Contenzioso

Rimborsi delle trasferte contestabili anche dopo un anno

di M.Pri.


Un dipendente può vedersi lecitamente contestati i rimborsi spese presentati all'azienda anche a oltre un anno di distanza dai fatti. Il principio di immediatezza della contestazione, che viene applicato dalle aziende e valutato dai giudici in modo piuttosto ampio trova nella sentenza 7703/2020 della Cassazione una ulteriore lettura a favore dei datori di lavoro.

Un lavoratore, che per la sua mansione effettuava molte trasferte, è stato licenziato per lesione del vincolo fiduciario a seguito dei controlli effettuati dall'azienda sui rimborsi richiesti, tra cui il pernottamento in un hotel di Londra in compagnia (dissimulata) di un'altra persona.

Secondo la Cassazione nel caso specifico incide anche il fatto che il dipendente era già stato oggetto di un provvedimento disciplinare per analoghi motivi riguardanti un periodo precedente. Quanto ai tempi lunghi impiegati dall'azienda per le verifiche sui rimborsi contestati, i giudici osservano che è stato fatto un controllo accurato «fino a implicare l'assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate quelle spese; dai suddetti elementi la Corte territoriale fa discendere la legittimità, anche sotto il profilo della tutela dell'affidamento, del controllo successivo involgente ben tredici mesi e l'irrilevanza, ai fini del giudizio di tempestività della contestazione, del tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine».

Nel corso dell'indagine, peraltro, si è verificato che per il soggiorno londinese, avvenuto nel marzo 2014 e oggetto di autodichiarazione delle spese risalente allo stesso mese, il dipendente ha presentato la fattura nel marzo 2015 e quattro giorni dopo l'azienda ha mosso la contestazione, quindi in termini, secondo la Cassazione, di assoluta tempestività.

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