Contenzioso

È reato non esibire documenti all’ispettore nell’ambito dell’attività di vigilanza

di Mario Gallo

Un tema sempre particolarmente delicato nell'ambito del procedimento ispettivo, in materia di lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro, è l'obbligo in capo al datore di lavoro di esibizire la documentazione richiesta dal personale incaricato dei controlli.

Nel corso del tempo si è stratificata progressivamente una corposa giurisprudenza di legittimità che, da ultimo, si è arricchita con la sentenza della Cassazione, terza sezione penale, 12523/2020, che ha fornito una serie d'interessanti orientamenti sul reato di omessa esibizione della documentazione in materia di lavoro, da cui è possibile estrapolare anche alcuni elementi che offrono lo spunto per qualche breve considerazione più generale, anche in relazione ai controlli messi in atto sulle attività per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.

La vicenda affrontata dalla Corte riguarda l'ispezione compiuta nel 2016 dal personale di una direzione territoriale del lavoro (Dtl), all'interno di un cantiere edile, in cui una ditta stava eseguendo dei lavori.

Nel corso della verifica veniva richiesto al titolare della ditta di esibire la documentazione aziendale di lavoro prevista dal Dlgs 81/2008 (presumibilmente il Dvr, il Pos, eccetera) il che non avveniva in quanto il titolare non ne era in possesso. Nel verbale del 26 febbraio 2016, venivano impartite specifiche prescrizioni, tra cui anche quella di esibire tutta la documentazione indicata nell'atto medesimo presso la Dtl in data 15 marzo 2016.

Come sottolineato nella sentenza il titolare era stato avvertito degli effetti derivanti dall'eventuale mancata esibizione.

I l reato di rifiuto di fornire notizie
Il titolare dell'attività, tuttavia, non ottemperava a tale invito; il Tribunale di Catanzaro, pertanto lo dichiarava colpevole del reato di rifiuto di fornire notizie di cui all'articolo 28 del Dlgs 758/1994; tale norma, infatti, ha modificato l'articolo 4, comma 7, della legge 628/1961 che stabilisce ora che «coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione».

Alla luce, quindi, da tale disposizione il titolare è stato condannato alla pena di 500,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l'articolo 163 del Codice penale.

L'imputato proponeva, così, articolato ricorso per Cassazione, censurando l'operato dei giudici sotto molteplici profili e lamentando, tra l'altro, che nel verbale di primo accesso sarebbe stato dato atto di un'attività di controllo ordinario, finalizzata e limitata all'accertamento di violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non anche invece di Polizia amministrativa, la quale trova le proprie ragioni nell'articolo 8 del Dpr 520/1955, non estensibile alle generali attività di vigilanza di carattere ordinario.

Presupposti del reato
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile e ha precisato, in particolare, che il reato previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 628/1961 deve ritenersi «integrato anche nel caso di mancata esibizione di documenti richiesti dall'Ispettorato del lavoro nell'esercizio dei compiti di vigilanza demandati dal medesimo articolo, altresì quando la richiesta non avvenga nel contesto delle indagini di polizia amministrativa disciplinate dall'articolo 8 D.P.R. n. 520/1955».

Quindi la mancata risposta alle richieste di notizie, avanzata dall'Ispettorato del lavoro, costituisce reato soltanto quando l'accertamento «concerne violazioni alle leggi sui rapporti di lavoro, sulle assicurazioni sociali, sulla prevenzione e l'igiene del lavoro», assumendo l'indagine valore strumentale rispetto alla necessità di controllo, che il legislatore ha sanzionato penalmente.

Richiesta generica della documentazione di lavoro
Al contrario non integra reato la condotta omissiva del datore di lavoro al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della “documentazione di lavoro"; infatti, secondo i giudici di legittimità è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste d'informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell'ispettorato medesimo.

Si tratti, quindi, d'indirizzi – qui sommariamente richiamati – aventi una valenza generale per le attività ispettive posta in essere ora dall'Inl, che devono indurre sempre alla massima attenzione nell'esibizione dei documenti richiesti nel termine stabilito.

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