Contenzioso

Locazioni immobiliari senza attività di intermediazione, no all’iscrizione alla Gestione commercianti

di Angelina Turco

Non vi è obbligo di iscrizione alla cosiddetta Gestione commercianti per chi affitta immobili di proprietà senza svolgere attività di intermediazione immobiliare.

La fattispecie giunta all'esame della Corte di cassazione è quella di una socia accomandataria di una S.a.s. che nel concreto non svolgeva attività diretta all'acquisto e alla gestione di beni immobili altrui. Si limitava ad apporre le firme necessarie alla gestione dei contratti di locazione dell'immobile societario di cui era proprietaria, e all'affitto di singoli rami di azienda, quali il bar, il ristorante e l'albergo. Per l'Inps, in quanto socia accomandataria di una S.a.s. che aveva dato in locazione i locali di un immobile e aveva affittato un'azienda, doveva presumersi che esercitasse attività commerciale con il discendente obbligo di iscriversi alla Gestione commercianti.

La Cassazione, con ordinanza del 7 maggio 2020, n. 8616, respingendo la tesi dell'istituto, riafferma i seguenti principi consolidati:
-la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge una attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare;
-il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione commercianti è lo svolgimento di un'attività commerciale ex articolo 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 (Cass. n. 3145/2013);
-la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a fare sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'Istituto (da ultimo Cass. n. 25082/2018).

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