Contenzioso

Inquadramento previdenziale, prevale l’attività svolta sul contratto applicato

di Silvano Imbriaci

La classificazione delle aziende sotto il profilo previdenziale costituisce uno dei presupposti fondamentali e inevitabili per il corretto adempimento degli obblighi contributivi.

Il procedimento che porta all'individuazione dell'inquadramento si snoda attraverso varie fasi: a fronte della domanda di iscrizione, dopo le necessarie verifiche, l'Istituto adotta un provvedimento di assegnazione della posizione contributiva, che può essere poi oggetto di variazione in ordine a vari parametri concorrenti (attività esercitata, modifica denominazione, sospensione, cancellazione ecc..), oggetto anche di verifica d'ufficio da parte dell'Inps (sul punto si veda la recentissima prassi amministrativa: la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro dell'11 marzo 2020 e la circolare Inps 56/2020).

La questione affrontata dall'ordinanza 9803/2020 della sezione lavoro della Corte di cassazione riguarda il corretto inquadramento a fini previdenziali di una società che aveva svolto, in regime di appalto, attività di montaggio e smontaggio di ponteggi in un cantiere edile.

La controversia verte in particolare sull'obbligo di iscrizione di della società presso la cassa edile, a fronte della sua classificazione documentata come società commerciale (con applicazione del Ccnl commercio). Vengono dunque in considerazione gli elementi da evidenziare ai fini del corretto inquadramento, tra verifica in concreto dell'attività svolta e assegnazione del codice in sede di iscrizione da parte degli enti previdenziali. Sul punto, la regola generale, solitamente applicata in via interpretativa dagli enti e dalla giurisprudenza, non ammette alcun tipo di automatismo tra codice assegnato e attività svolta, in questo caso pacificamente rientrante nell'attività edilizia (sia pure sotto il profilo della natura ausiliaria/accessoria). E anche sul versante contrattuale, la scelta del contratto applicabile si scontra con l'articolo 118 del Dlgs 163/2006 che obbliga l'affidatario in subappalto a osservare il Ccnl relativo al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Secondo la Cassazione, sono stati gli elementi documentali e probatori in atti a deporre per l'inclusione dell'attività svolta dalla società in ambito edile, anche sulla base dell'oggetto dell'attività come comunicato in sede di iscrizione alla Camera di commercio. L'attività svolta (montaggio e smontaggio di ponteggi) rientra pacificamente in quelle edili effettuate in forma ausiliaria, essendo risultata preponderante la percentuale dell'attività dedicata proprio alla posa in opera del ponteggio (e successivo smontaggio) rispetto all'attività di noleggio e contrattualistica.

Sul punto, osserva acutamente la Corte, non deve ingannare la vicenda parallela della verifica del diritto agli sgravi e benefici contributivi (articolo 6 del Dl 383/1989) per le imprese iscritte alla cassa edile. Secondo questo meccanismo, fermo restando che i criteri per la determinazione della retribuzione minima imponibile (articolo 29 del Dl 244/1995) si applicano ai datori di lavoro esercenti attività edili indicati da codici Istat specifici, solo per questi soggetti è prevista, ai sensi dell’articolo 29, la perdita degli sgravi contributivi per i lavoratori non denunciati alla cassa edile.

In base a questa ricostruzione, pare conseguente affermare che il criterio per individuare i soggetti che devono iscriversi alla cassa edile sia quello dell'indicazione tassativa della tipologia indicata dalla legge, senza alcun rilievo assunto né dal contratto applicabile, né la sua concreta applicazione da parte del datore di lavoro. Ma questa situazione non è in alcun modo trasportabile e paragonabile alla verifica in concreto del settore di appartenenza in sede di classificazione, ossia all'esame dell'attività svolta, in vista dell'inquadramento previdenziale secondo i criteri indicati dall'articolo 49 della legge 88/1989.

Insomma, non è possibile far derivare semplicemente dall'applicazione di un determinato Ccnl l'appartenenza di un datore di lavoro a un determinato settore, senza effettuare una previa verifica dell'attività in concreto svolta. Ancora una volta è quindi possibile considerare come le vicende che riguardano l'inquadramento frequentemente si incrocino con quelle della scelta del contratto applicabile, posto che, nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l'autonomia negoziale consente una certa libertà di scelta, sia pure normalmente entro i limiti di compatibilità con il tipo di attività svolta e il requisito dimensionale.

I due aspetti (quello pubblicistico, relativo all'inquadramento e quello negoziale, relativo alla scelta contrattuale) devono essere tenuti ben presenti, senza dimenticare tuttavia, come ribadisce in fondo l'ordinanza in commento, che prevale comunque il criterio dell'attività effettivamente svolta a fronte della scelta contrattuale disposta "liberamente" dal datore di lavoro.

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