Contenzioso

Dj producers e tecnici audio devono iscriversi all’ex Enpals

di Valeria Zeppilli

Il concetto di spettacolo è mutevole nel tempo e si sviluppa negli anni e tale circostanza emerge chiaramente dalla nostra normativa previdenziale, che ha ampliato in più occasioni il numero delle figure professionali riconducibili a tale nozione e, quindi, soggette all'obbligo assicurativo presso l'ex Enpals, oggi specifica gestione dell'Inps.

La disciplina dell'Enpals, infatti, è nata come modificabile ed è stata in più occasioni modificata in senso estensivo o con il fine di chiarire i confini del suo campo di applicazione in ragione dell'evolversi dei costumi e dei tempi. Ed è proprio alla luce di tale evoluzione che occorre determinare se certi lavoratori debbano o meno iscriversi alla gestione previdenziale.

Si pensi, ad esempio, ai deejay producers e ai tecnici del suono. Come ricordato dalla Corte di cassazione in una recente pronuncia (sezione lavoro, 12 giugno 2020, n. 11376) e come già in passato osservato dalla giurisprudenza, si tratta di soggetti le cui prestazioni devono ritenersi di carattere artistico, anche se sono rese in studi di incisione senza presenza di pubblico e consistono nel realizzare dei supporti registrati destinati alla commercializzazione: quello che fanno tali lavoratori, infatti, è comunque spettacolo, da intendersi considerando l'accezione del termine frutto dell'evolversi del tempo.

Ciò che occorre valorizzare, per i giudici, è la destinazione della prestazione resa all'intrattenimento in senso lato. In ragione di ciò, i deejay producers e i tecnici del suono sono assoggettati alla tutela Enpals.

A dirlo è anche un'altra pronuncia dei giorni scorsi (sezione lavoro, 12 giugno 2020, n. 11377), la quale ha inoltre sottolineato come la tendenza estensiva che ha caratterizzato la storia dell'assicurazione Enpals non permette di escludere dalle categorie professionali assoggettate alla relativa tutela coloro che intervengono su supporti audiovisivi destinati alla diffusione e finalizzati all'intrattenimento, anche se la loro prestazione non apporta nulla di creativo o artistico.

Sull'interpretazione estensiva delle categorie di prestatori di lavoro assoggettati alla tutela ex Enpals è interessante segnalare anche una terza ordinanza resa dalla Corte di cassazione nei giorni scorsi, questa volta relativa ai lavoratori dello sport (sezione lavoro, 12 giugno 2020, n. 11375). Con essa, infatti, i giudici hanno ricostruito lo sviluppo della normativa relativa a tale ente previdenziale e la sua tendenza ad adeguarsi all'evolversi dei tempi per affermare che all'Enpals debbono iscriversi anche gli istruttori di nuoto che svolgono la propria attività in corsi tenuti in piscine, trattandosi di "addetti agli impianti sportivi".

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