Contenzioso

L’indebito assistenziale non va restituito se il reddito è conosciuto dall’Inps

di Silvano Imbriaci

La materia dei limiti alla restituzione di prestazioni indebitamente percepite offre continui spunti di riflessione.In particolare, nei settori in cui l'assenza di una specifica disciplina normativa, impone di interpretare le vicende alla luce dei principi generali. L'ordinanza 12608 del 25 giugno 2020 ripercorre il tema dell'indebito relativo a una prestazione assistenziale (assegno sociale) cercando di stabilire, nell'ipotesi in cui lo stesso sia determinato da motivi di carattere reddituale, alcuni punti fermi che possano facilitare l'interprete nella verifica delle singole controversie.

Il principio generale è che, in materia di indebito assistenziale non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'articolo 2033 del codice civile, ma una disciplina specifica, di creazione giurisprudenziale, basata sulla valutazione delle ragioni che conducono alla prestazione indebita: motivi reddituali, motivi sanitari, motivi socio/economici (incollocazione o disoccupazione), motivi di altra natura.

La regola di fondo che governa le interpretazioni nel settore dell'indebito è l'esclusione della ripetizione in presenza di situazioni di fatto quali la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento. Nel caso specifico, la Cassazione si occupa dell'indebito motivato da ragioni reddituali, ambito nel quale la ripetibilità è consentita solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (senza efficacia retroattiva), a meno che non risultino ragioni che escludano l'affidamento dell'accipiens.

La giurisprudenza ha individuato le ipotesi in cui non si può parlare di affidamento e di legittima tutela dello stesso: erogazione di prestazioni senza domanda amministrativa, o a soggetto che non è parte di un rapporto assistenziale, o in presenza di dolo o di incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali; come pure anche il caso in cui l'incremento reddituale si presenti talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio.

La consapevolezza sullo sfondo di questa impostazione è che i pagamenti indebiti, quando toccano trattamenti previdenziali o pensionistici, sono comunque destinati al soddisfacimento di bisogni essenziali. Per questo non è possibile un'applicazione delle regole neutre del codice civile, in quanto assume rilevanza lo stato di bisogno, soprattutto nelle prestazioni di tipo assistenziale, dove non si guarda alla storia assicurativa e lavorativa del destinatario della tutela, ma esclusivamente allo stato di bisogno.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza si è sempre interessata delle questioni relative alla verifica dei redditi. Già con la pronuncia 3802/2019 il tema è stato affrontato al fine di delineare il concetto di annualità, ma la pronuncia 12608/2020 affronta la questione in modo diverso. In generale, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i redditi alla pubblica amministrazione, con piena conoscibilità da parte dell'Inps (si veda l’articolo 15 del Dl 78/2009: le amministrazioni sono tenute a comunicare all'Inps le informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito).

Da qui una conseguenza importante sottolineata dalla Corte: i fatti relativi ai dati reddituali dei pensionati o dei titolari di prestazioni assistenziali sono conoscibili dall'Inps, con ciò riducendo in modo sensibile il margine di applicazione della ripetibilità in caso di inerzia prolungata dell'amministrazione e di affidamento conseguentemente ingenerato nel titolare della prestazione. Gli oneri di comunicazione dei redditi da parte dei titolari di prestazioni si riducono alla comunicazione di quei dati che non compaiono nel modello 730 (per esempio redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, Bot e Cct).

In generale, dunque, quando le situazioni ostative all'erogazione della prestazione siano note all'ente previdenziale, o siano conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento del percipiente non determina l'indebita erogazione, e quindi non giustifica l'addebito di questa. La regola che dunque deve governare l'interpretazione in materia di indebito assistenziale impone pertanto di escludere la ripetibilità per la fase anteriore all'accertamento dell'indebito, quando sia provata la mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'Inps già conosce o ha l'onere di conoscere, fattispecie questa che non integra gli estremi del comportamento doloso.

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