Contenzioso

Alla Corte Ue l'assegno di maternità e il bonus bebè agli extracomunitari

di Matteo Prioschi

Chiamata a decidere sulla legittimità del requisito del permesso di lungo soggiorno chiesto agli extracomunitari per accedere ad alcune prestazioni assistenziali, la Corte costituzionale ieri ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea presentando un quesito pregiudiziale.

Con alcune ordinanze, nel 2019 la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità in merito ai requisiti di accesso all'assegno di maternità di base e al bonus bebè. Il primo, regolato dall'articolo 74 del Dlgs 151/2001, è un importo una tantum riconosciuto dai Comuni ed erogato dall'Inps, in occasione della maternità, in assenza di altre prestazioni analoghe e a beneficio di famiglie disagiate. Il bonus bebè è quello introdotto dalla legge 190/2014 che riconosce 80 euro al mese per 3 anni a fronte dei parti, delle adozioni e degli affidi avvenuti nel triennio 2015-17.

Oltre ai requisiti previsti per i cittadini italiani e Ue, gli extracomunitari devono avere anche un permesso di lungo soggiorno. Questo, rileva la Cassazione, nei fatti comporta avere un reddito annuo non inferiore all'assegno sociale, reddito sufficiente per mantenere familiari, un alloggio idoneo e superare un test di lingua italiana.

I dubbi di legittimità costituzionale, per entrambe le prestazioni assistenziali, sono riferiti agli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui enuncia il principio di eguaglianza, il divieto di discriminazioni, anche per cittadinanza, e viene riconosciuto il diritto dei bambini a protezione e cure per il loro benessere nonché il diritto alla protezione della famiglia anche sul piano economico.

In relazione all'articolo 3 della Costituzione, secondo la Cassazione, il requisito del permesso di lungo soggiorno esclude delle platee di beneficiari pur a fronte di parità di bisogno con altri soggetti ammessi all'aiuto. «Non appare, invero, sussistere alcuna ragionevole correlazione – si legge in una ordinanza di rimessione - tra la residenza protratta nel tempo e la funzione della prestazione in esame avente il ruolo di sostegno economico volto a soddisfare bisogni immediati e indifferibili…poco influenzati dalla sussistenza o meno del radicamento nel territorio dello Stato».

C'è inoltre contrasto con l'articolo 31 della Costituzione in base al quale la Repubblica deve agevolare, anche con misure economiche, la formazione della famiglia e di proteggere maternità e infanzia.

Ieri la Corte costituzionale ha riunito i giudizi relativi all'assegno di maternità e al bonus bebè e deciso di domandare alla Corte di giustizia dell'Ue se il requisito del permesso di lungo soggiorno richiesto agli extracomunitari, sia compatibile con il principio di parità di trattamento tra cittadini dei Paesi terzi e cittadini degli Stati membri nel settore delle prestazioni familiari, nei termini in cui tale principio è sancito dal diritto dell'Unione europea.

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