Contenzioso

Comitato Covid-19 in ogni unità produttiva

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

La costituzione del Comitato interno per l'applicazione e la verifica del protocollo aziendale sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro deve intervenire nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale. Se l'impresa è dotata di più sedi aziendali, non è sufficiente la costituzione di un comitato a livello centrale, ma è richiesta l'attivazione di apposito comitato sull'applicazione del protocollo con le misure anti-contagio in ciascuna sede aziendale o cantiere.

È antisindacale la condotta dell'impresa che non solo ha omesso la costituzione dei comitati a livello locale, affidandosi unicamente ad un comitato interno centrale, ma che neppure ha coinvolto nel predetto comitato centrale le rappresentanze sindacali aziendali delle sedi aziendali territoriali.Così si è espresso il tribunale di Treviso con decreto 1° luglio 2020, osservando che la previsione del Protocollo condiviso governo/parti sociali del 14/03/2020, nel quale è stato previsto di costituire «in azienda» un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo interno con «la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle Rls», va letta nel senso che i comitati debbono essere attivati nella specifica realtà territoriale e ambientale in cui si collocano le attività lavorative aziendali.

La ratio di questa conclusione risiede, ad avviso del giudice trevigiano, nel rilievo che la pandemia ha avuto una diffusione irregolare sul territorio italiano, richiedendo interventi e risposte differenti sulla base delle specifiche dinamiche assunte localmente dalla diffusione del coronavirus.La tesi espressa dal giudice di Treviso valorizza il ruolo che, rispetto all'adozione ed al monitoraggio delle misure anti-contagio in azienda, hanno le Rsa che lo stesso protocollo nazionale governo/parti sociali espressamente ricomprende tra i soggetti con i quali il datore è tenuto ad avviare un “confronto preventivo”, al fine di adottare misure “condivise” in una prospettiva di adattamento alle problematiche locali.

Benché la decisione del Tribunale faccia riferimento al Protocollo del 14 marzo, essa mantiene intatta la sua attualità, perché il successivo Protocollo nazionale del 24 aprile, assurto al rango di fonte primaria a seguito di recepimento da parte del Dpcm 26 aprile 2020, mantiene la previgente formulazione e ribadisce il ruolo attivo assegnato alle rappresentanze sindacali interne quale interlocutore privilegiato per l'applicazione e la verifica sulle misure adottate in ambito aziendale per il più efficace contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

La pronuncia di Treviso si riferisce ad una vicenda prodottasi nel settore dei servizi di pulizia commissionati dalle strutture ospedaliere, ma deve suonare come monito per tutte quelle realtà industriali che sono articolate in sedi e stabilimenti territorialmente distanti. Anche in questi casi, vale il medesimo principio per il quale la costituzione di comitati aziendali in ciascuna unità locale, con la partecipazione attiva di Rsa e Rls, risponde all'esigenza di offrire risposte differenziate in base alla specificità delle problematiche locali che si producono per effetto della pandemia.

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