Contenzioso

Scatta il favoreggiamento per chi copre il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza mentendo sull’incidente di un collega

di Patrizia Maciocchi

Scatta il reato di favoreggiamento personale a carico di chi mente sulla dinamica dell'incidente, subìto in cantiere da un collega, per proteggere il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza.

La Corte di cassazione, con la sentenza 22253/2020, bolla come inammissibile il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall'articolo 378 del Codice penale, inflitta per aver reso dichiarazioni potenzialmente utili a sviare le indagini su un sinistro che aveva coinvolto un altro dipendente della società, e che rischiavano di coinvolgere il responsabile della sicurezza nel reato di lesioni personali.

Per la Suprema corte non è attendibile la tesi della difesa, secondo la quale il ricorrente, presente al momento del fatto, avrebbe avuto diritto all'esimente per aver agito nel modo contestato, solo per timore di essere licenziato.

Un'affermazione che i giudici considerano “suggestiva” perché non supportata da prove. Anzi smentita da una circostanza: l'imputato non aveva cambiato versione neppure nel corso del giudizio, quando era già stato licenziato da tempo.

La Cassazione ricorda che avrebbe potuto farlo, avvalendosi della via d'uscita offerta dall'articolo 376 del Codice penale che consente al colpevole di evitare la punibilità rettificando le affermazioni false e dicendo la verità entro la chiusura del dibattimento.

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