Contenzioso

Congedo parentale, festivi conteggiati solo se rientrano nel periodo di fruizione per intero

di Valeria Zeppilli

Il congedo parentale può essere goduto dai neo genitori in maniera sia continuativa, sia frazionata. Nel caso in cui il godimento sia frazionato, il beneficio si interrompe quando l'interessato rientra al lavoro e decorre di nuovo quando il lavoratore riprende il periodo di astensione.

Con riferimento a tale modalità di fruizione si pone allora il problema di capire come e se vadano computati i giorni festivi ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale.

In proposito giunge in soccorso la sentenza numero 15633/2020 della Corte di cassazione (sezione lavoro, 22 luglio 2020, numero 15633), la quale ha chiarito che i giorni festivi vanno computati solo se rientrano nel periodo di fruizione per intero e senza soluzione di continuità. Quando, invece, l'interessato rientra al lavoro il giorno precedente a quello festivo e torna in congedo il giorno immediatamente successivo, la festività non va computata nel periodo di maternità/paternità.

Tale interpretazione è conforme alla natura di diritto potestativo liberamente esercitabile dal genitore attribuita alla fruizione del congedo parentale frazionato e non rappresenta una discriminazione illegittima rispetto a coloro che decidano di rientrare al lavoro in un giorno non seguito da una festività, così fruendo di un minor numero di giorni di congedo. Per i giudici, si tratta di una soluzione conforme a quanto sancito dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, che dettano le norme fondamentali a tutela della famiglia e la cui lettura impone di dare all'istituto un'applicazione non restrittiva.

Rientrare al lavoro il giorno prima di una festività per poi riprendere a godere del congedo, quindi, non è un comportamento di per sé abusivo, ma solo una modalità con la quale esercitare un proprio diritto. E, per la Corte di cassazione, poco importa che l'azienda possa subire un danno: a prevalere è il superiore interesse del bambino, che deve veder soddisfatti al meglio i propri bisogni affettivi e di inserimento in famiglia.

L'abuso del congedo, in sostanza, non può essere accertato tenendo conto esclusivamente del periodo in cui il lavoratore ne gode, ma può aversi solo se, esaminando la condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, si rilevi che lo stesso è utilizzato in relazione a finalità diverse rispetto a quelle per le quali è stato istituito (ad esempio, per svolgere un'altra attività lavorativa, anche se tale diversa attività contribuisca a una migliore organizzazione economica e sociale della famiglia).

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