Contenzioso

Medici specializzandi: legittima la diversa remunerazione

di Valeria Zeppilli

La questione della remunerazione dei medici specializzandi è spesso oggetto di dibattito all'interno delle aule di giustizia e, di recente, è tornata di nuovo a essere affrontata dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 27 luglio 2020, n. 15968).

I giudici di legittimità hanno in particolare chiarito che la disciplina del trattamento economico degli specializzandi dettata dall'articolo 39 del decreto legislativo numero 368/1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 2006/2007, mentre a quelli che si sono iscritti prima continuano ad applicarsi le norme dettate dal decreto legislativo numero 257/1991, che li interessa sia dal punto di vista ordinamentale che dal punto di vista economico.

Del resto, l'adeguata remunerazione dei medici specializzandi è stata sancita dalle direttive numero 75/362, 75/363 e 82/76 e lo Stato italiano la ha attuata con l'introduzione della borsa di studio prevista dal decreto legislativo del 1991. Il relativo importo, quindi, deve ritenersi sufficiente e idoneo a dare adempimento agli obblighi comunitari, ad oggi rimasti immutati, almeno sotto il punto di vista economico.

Quanto successivamente stabilito dal decreto legislativo del 1998 (attuato a partire dall'anno accademico 2006/2007 per effetto della legge n. 266/2005), quindi, non è altro che una scelta discrezionale e libera del legislatore italiano, fatta a prescindere dalla sussistenza di obblighi comunitari e quindi tale da non comportare alcun dovere di estendere il trattamento economico dalla stessa previsto anche ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione prima della sua entrata in vigore.

Come già affermato in precedenti pronunce, non ci si trova di fronte a un'irragionevole disparità di trattamento, ma a una diversità di disciplina che costituisce il naturale frutto del fluire del tempo.

Quello che l'Italia era tenuta a fare per adeguarsi alla normativa comunitaria è già stato fatto con l'introduzione della borsa di studio ad opera del decreto legislativo n. 257/1991 e l'importo di questa è da ritenersi sufficiente e idoneo ad adempiere agli obblighi comunitari, che, almeno sotto il profilo economico, sono rimasti immutati anche dopo la direttiva n. 93/16. La riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nel 1999, quindi, non comporta alcun obbligo di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006/2007.

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