Contenzioso

Contratto disdettabile senza consultazione

di Matteo Prioschi

Un'azienda è libera di disdettare il contratto collettivo di lavoro, nel periodo in cui è scaduto e non ancora rinnovato, senza consultare i sindacati. Per questo, e a fronte della condotta tenuta da un'impresa del settore energia, il tribunale del lavoro di Roma (sentenza 64064/2020) ha respinto il ricorso presentato da un sindacato per comportamento antisindacale.

In occasione della cessione di un ramo di azienda, l'impresa subentrante ha concordato di continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale adottato in precedenza. In seguito, però, nei mesi in cui quest'ultimo è scaduto e due giorni prima che fosse rinnovato, ha ufficializzato la decisione di applicare un contratto diverso a partire dal nuovo anno.

Secondo il giudice, il datore di lavoro si è comportato correttamente. Infatti, in occasione della cessione, non si è impegnato ad applicare il contratto in essere oltre quanto previsto dalla legge. Di conseguenza, in base all'articolo 2112, comma 3, del Codice civile il vincolo sussiste fino alla scadenza del Ccnl. Dopo di che si può cambiare. Inoltre, la scelta del contratto collettivo da applicare «costituisce una legittima facoltà datoriale, rispetto alla quale nessuna norma impone un obbligo di concertazione con le organizzazioni sindacali».

Il contratto energia adottato in precedenza è scaduto alla fine del 2018. A metà settembre 2019 l'azienda ha comunicato la decisione di passare a un altro contratto con effetto dal 2020. Il fatto che il contratto energia sia stato rinnovato solo due giorni dopo la comunicazione non è rilevante, tanto più che è stato dimostrato che già a giugno il datore di lavoro aveva espresso in via informale l'intenzione di disdettare.

Dunque non può essere ravvisata una condotta antisindacale, come sostenuto dal ricorrente, secondo cui sarebbe stato impedito o limitato l'esercizio dell'attività sindacale, non consentendo la negoziazione. Irrilevante anche il fatto che il passaggio al nuovo contratto sia stato formalizzato a metà dicembre, quando quello precedente era stato rinnovato da due mesi: si è trattato di una comunicazione ulteriore e rafforzativa rispetto a quella di metà settembre, avvenuta nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

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