Contenzioso

Nella lettera di licenziamento economico non va indicata l’impossibilità di repêchage

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

Nella lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è richiesta al datore di lavoro l'indicazione per iscritto, insieme ai motivi che sorreggono il recesso, della impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni all'interno della compagine aziendale.
L'obbligo di repêchage, che condiziona la validità del recesso datoriale per ragioni attinenti al business aziendale alla verifica della insussistenza di altre posizioni alle quali poter utilmente adibire il lavoratore, deve essere oggetto di prova in giudizio. Non è, invece, condizione di validità del recesso la sua enunciazione nella lettera di licenziamento con contestuale motivazione.
È, dunque, perfettamente legittimo sul piano formale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che si limiti a esporre le ragioni aziendali alla base del recesso e il nesso causale con la posizione professionale del lavoratore licenziato, senza che sia necessario precisare che in azienda non vi sono altre funzioni vacanti e disponibili cui poter adibire il medesimo lavoratore per evitare il licenziamento.
La Cassazione ha espresso questo principio (sentenza n. 16795 del 6 agosto 2020) rilevando che la inutilizzabilità “aliunde” del lavoratore è un elemento implicito della norma (articolo 2, legge n. 604/1966) che disciplina il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la quale non deve essere, per ciò stesso, indicata nell'ambito della motivazione che il datore comunica al lavoratore per esporre le ragioni oggettive del licenziamento.
La Corte di legittimità precisa che questa conclusione non viene modificata dall'intervento riformatore operato dalla legge n. 92/2012 (cosiddetta “Legge Fornero”), il cui articolo 1, comma 37, ha imposto la specificazione dei motivi del licenziamento contestualmente alla comunicazione per iscritto al lavoratore. La Cassazione osserva, a questo proposito, che la novella legislativa si è limitata a rimuovere l'anomalia per cui il datore poteva intimare un licenziamento immotivato, essendo tenuto a specificare le ragioni sole a seguito di richiesta del lavoratore.
La contestualità della motivazione (oggi necessaria) quale condizione di validità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche sul piano formale, non modifica né altera la funzione della motivazione medesima, che è di far comprendere al lavoratore, nei suoi termini essenziali, le ragioni effettive del recesso datoriale.
La Cassazione osserva che questa funzione è assolta attraverso l'indicazione delle esigenze aziendali che sorreggono il licenziamento e il nesso causale che le collega alla posizione del lavoratore. Non è, invece, richiesto di dover indicare nella motivazione del licenziamento l' impossibilità del repêchage, ovvero la insussistenza di posizioni alternative ove poter inserire il lavoratore allo scopo di salvaguardare la prosecuzione del rapporto di lavoro.
In altri termini, il repêchage è elemento costitutivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tale per cui al datore di lavoro è richiesto di dimostrare in giudizio che non vi erano altri ruoli ove poter inserire il lavoratore licenziato, ma non rientra tra i motivi che il datore deve comunicare per iscritto al lavoratore quando intima il licenziamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©