Contenzioso

Inquadramento previdenziale aziende a fini Inail, limiti all’efficacia retroattiva

di Silvano Imbriaci

L'articolo 3 della legge n. 335/1995, al comma 8, fonda un principio generale di irretroattività delle variazioni di inquadramento disposte dall'Inps d'ufficio, su istanza di parte o con provvedimenti generali a carattere strutturali, con la deroga, comprensibile, dell'inesattezza dell'inquadramento iniziale per effetto di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro circa la natura dell'attività effettivamente svolta.

La giurisprudenza si è pronunciata varie volte in relazione all'inquadramento adottato direttamente dall'Inail, in adeguamento a un precedente inquadramento operato dall'Inps ai sensi dell'articolo 49 cit. (ad es. Cass. Sez. Lav., 13 aprile 2018, n. 9227 – ord.; Cass. Sez. lav., 17 aprile 2018, n. 9406 – ord.). L'articolo 14 del D.M. 12.2.2000 (emesso sulla base della delega contenuta negli artt. 39, 40 e 41 del d.p.r. n. 1124/1965), in punto di rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie, al secondo comma afferma esplicitamente che il provvedimento di variazione adottato da Inail ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, a meno che non retroagisca alla data in cui l'inquadramento doveva essere applicato in presenza di erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro o di erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia determinato la corresponsione di un premio maggiore. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 14 cit., poi, per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale di cui all'articolo 49 della legge n. 88/1988 (Inps), la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi dello stesso articolo 49 e ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.

L'ordinanza in commento (Cass. sez. Lav., 10 agosto 2020, n. 16866) conferma l'interpretazione giurisprudenziale prevalente in merito alla esatta individuazione del provvedimento adottato cui si riferisce il III comma dell'art. 14 cit. Secondo l'Inail, infatti, in presenza di un provvedimento di rettifica adottato dall'Istituto, il III comma consentirebbe la retrodatazione dell'inquadramento alla data del precedente provvedimento adottato dall'Inps ex articolo 49 cit., a cui l'Inail con la sua rettifica semplicemente si adegua, con conseguente legittimità della pretesa al pagamento dei premi ulteriori e di maggior importo dovuti per effetto del nuovo inquadramento. Tuttavia la Cassazione, e lo fa anche con questa pronuncia, segue l'opposta interpretazione (cfr. ordinanze nn. 9227 e 9406/2018). Da un punto di vista letterale, il provvedimento adottato cui si riferisce il terzo comma cit., in realtà è quello eseguito dall'Inail e non quello dell'Inps. Tale interpretazione discende dall'applicazione dei principi generali in materia di inquadramento, che ricostruiscono il meccanismo di variazione in termini di irretroattività (articolo 3, comma 8, l. n. 335/1995). Dunque, è solo dalla data del provvedimento che concretamente incide sulla classificazione che si possono far decorrere gli effetti di questa. I casi in cui la rettifica può retroagire al momento in cui si sono verificate le circostanze legittimanti il nuovo inquadramento sono quelli tipici, dettati dalla normativa specifica (articolo 3 cit. e articolo 14 del D.M. 12.2.2000: erronei inquadramenti non addebitabili al datore di lavoro che abbiano comportato il versamento di un premio non minore, ma maggiore di quello effettivamente dovuto; erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro). In questi casi, in effetti, non siamo in presenza di un iniziale inquadramento cui segue un successivo inquadramento avente decorrenza ex nunc, ma di un unico provvedimento di inquadramento iniziale che però risulta successivamente erroneo, in quanto basato su dichiarazioni inesatte da parte del datore di lavoro. La disposizione dell'articolo 3 cit., nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'Inps di ufficio o su richiesta dell'azienda producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, conferma dunque la propria valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’istituto previdenziale (vedi: Cassazione civile sez. lav., 03/12/2003, n.18500, Cassazione civile sez. un., 12/08/2005, n.16875, in Foro it. 2005, I,3006; Cass. 26 aprile 2006, n. 9554; Cass. 20 luglio 2007, n. 16149; Cassazione civile sez. lav., 09/02/2006, n.2850, Cassazione civile sez. lav., 08/05/2009, n.10623)

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