Contenzioso

Risarcimento danni da omessa contribuzione, termine di prescrizione decennale

di Silvano Imbriaci

In ipotesi di danni risentiti dal lavoratore in ragione della mancata o irregolare contribuzione, è ravvisabile una precisa responsabilità del datore di lavoro, di tipo contrattuale, derivante da una specifica obbligazione imposta dalla legge, consistente nel pagamento della quota di contribuzione obbligatoria a fini previdenziali.

In generale, l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro: da una parte la perdita parziale o totale della prestazione pensionistica derivante dalla omessa o incompleta copertura previdenziale; tale danno si verifica nel momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile.

Sotto diverso profilo, il danno si concretizza nella necessità che il lavoratore ricorra a strumenti alternativi per formare la provvista necessaria al fine di conseguire un trattamento o beneficio equivalente rispetto a quello sfumato per la mancata copertura contributiva (solitamente il rimedio è rappresentato dal ricorso alla costituzione di una rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 1338/1962).

Nella valutazione del regime prescrizionale dei rimedi risarcitori a tutela del lavoratore per i danni subiti dall'omessa contribuzione, la sentenza della Corte cassazione, Sez. Lavoro, 8 settembre 2020, n. 18661 opportunamente evidenzia la necessità di collocare nel tempo l'emersione del danno. Prima del raggiungimento dell'età pensionabile, vi è infatti un danno da irregolarità contributiva in sé: qualora il datore di lavoro abbia omesso la contribuzione, il lavoratore subisce un danno da irregolarità contributiva, cui può reagire o con un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex articolo 2116 del Codice civile, oppure con un'azione di accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.

Tale diritto al risarcimento del danno, secondo la Cassazione, è soggetto a prescrizione decennale. Si tratta, infatti, di un'ipotesi di responsabilità contrattuale derivante da una violazione di una specifica e indisponibile obbligazione imposta dalla legge, con applicabilità dunque del termine di prescrizione indicato dall'articolo 2946 del Codice civile. Peraltro, le somme che spettano a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi facenti capo al datore di lavoro, hanno natura retributiva e quindi entrano a far parte della retribuzione imponibile a fini contributivi, anche se l'inadempimento non è costituito direttamente dalla mancata erogazione di retribuzione. Questo perché ciò che rileva è la mancata corresponsione di compensi od utilità al lavoratore.

Il presupposto perché scaturisca il diritto alla prestazione risarcitoria collegata al venir meno del diritto alle prestazioni previdenziali, è che l'obbligo contributivo sia estinto per prescrizione e quindi, attesa la natura pubblicistica della contribuzione, non più esigibile.

Occorre in ogni caso fare attenzione anche al termine di prescrizione cui è soggetta, in via autonoma, anche l'azione volta alla costituzione di rendita vitalizia, di cui all'articolo 13, a spese del datore di lavoro, quando quest'ultimo ometta di versare la contribuzione previdenziale obbligatoria. Qui il termine di prescrizione (ordinaria) decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo, senza che rilevi, da parte del lavoratore, la conoscenza dell'omissione contributiva.

È buona norma, dunque, raccomandare al lavoratore una verifica puntuale del rispetto degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, per evitare spiacevoli conseguenze di irrimediabilità. Il termine iniziale da cui calcolare le azioni a tutela del lavoratore contro il danno da omissione contributiva, essendo il presupposto di tali rimedi la prescrizione dell'obbligo contributivo, deve essere individuato nel momento in cui i crediti contributivi si sono prescritti.

Rileva dunque la conoscenza delle regole poste dall'ordinamento in materia di prescrizione contributiva (articolo 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995), e in particolare la verifica della decorrenza del termine quinquennale che è stato prescelto quale termine unico generale per la contribuzione obbligatoria, salvo l'ipotesi di atti interruttivi o procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza del precedente regime di prescrizione che prevedeva un termine decennale e non quinquennale; e al netto del regime speciale dettato dall'intervento tempestivo della denuncia da parte del lavoratore.

A fronte, dunque, del maturarsi della prescrizione dell'obbligo contributivo (quinquennale), da tale momento dovrà essere calcolato il termine di prescrizione decennale per ottenere il risarcimento dei danni o per attivare il meccanismo della rendita vitalizia ex articolo 13, con oneri a carico del datore di lavoro.

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