Contenzioso

Giustificazioni orali consentite anche dopo quelle scritte

di Giuseppe Bulgarini d'Elci

È illegittima la sanzione disciplinare comminata al dipendente senza avergli consentito di rendere le giustificazioni verbali, anche se la domanda di colloquio è stata presentata al datore di lavoro in un momento successivo alla comunicazione per iscritto delle giustificazioni. La Cassazione precisa (sentenza 19846/2020) che l'audizione orale deve essere consentita anche nel caso in cui la relativa istanza sia stata formulata dopo che, in precedenza, il lavoratore aveva già reso le proprie giustificazioni per iscritto.

Unico limite che la Suprema corte individua è che la domanda per l'audizione intervenga prima del decorso del termine di 5 giorni fissato dall'articolo 7, comma 5, dello statuto dei lavoratori per le difese. Se ricorre questa condizione, il datore non può omettere di soddisfare la richiesta delle giustificazioni in forma verbale, pena l'illegittimità della sanzione.

Il caso esaminato dalla Suprema corte si riferisce a un provvedimento disciplinare irrogato dopo che il lavoratore aveva reso le proprie controdeduzioni scritte, ma senza che il datore desse corso alla successiva richiesta del dipendente, espressa nei 5 giorni dalla contestazione degli addebiti, di essere (anche) sentito oralmente. La Cassazione, confermando sul punto la pronuncia di secondo grado, afferma l'illegittimità della sanzione per essere stata impedita la piena esplicazione del diritto di difesa posto dall'articolo 7 a garanzia del corretto decorso del procedimento disciplinare.

Afferma la Cassazione che al lavoratore deve essere consentita la possibilità di maturare un «ripensamento» circa la adeguatezza delle giustificazioni già rese per iscritto e, quindi, di sviluppare anche in forma orale i propri «elementi di discolpa». Né al datore compete un sindacato sulla correttezza o sulla strumentalità della richiesta di integrare le difese scritte con una audizione orale, in quanto la realizzazione del diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare deve essere rimessa esclusivamente alle determinazioni del lavoratore.

La sentenza è l'ennesimo segnale che nella materia disciplinare le imprese devono muoversi sempre con la massima cautela, che in questa specifica ipotesi potrebbe, tuttavia, non risultare sufficiente. Merita osservare, infatti, che in precedenti pronunce la Corte ha raggiunto la conclusione che, se il lavoratore ha già reso le giustificazioni, il datore può legittimamente irrogare la sanzione senza attendere la consumazione dei 5 giorni.

Potrebbe, dunque, verificarsi il caso di una sanzione irrogata, sempre nell'ambito dei 5 giorni, dopo le giustificazioni scritte del lavoratore, alla quale si sovrapponga la successiva richiesta di audizione orale, anch'essa espressa nei 5 giorni. Quale dei due principi è destinato a prevalere in tal caso?

Sentenza 19846/2020

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