Contenzioso

Sicurezza, colpevole il datore che non adempie agli obblighi informativi e formativi

di Mauro Pizzin

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio dipeso dalla negligenza del dipendente che, nello svolgimento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell'inadempienza degli obblighi formativi.

Ribadendo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la Quarta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 27242/2020, depositata ieri, ha respinto il ricorso contro la condanna a 10 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, inflitta dal Tribunale di Alessandria in base all'articolo 589, commi 1 e 2, del Codice penale, al presidente di una società cooperativa a responsabilità limitata per la morte di un socio lavoratore, decisione confermata dalla Corte d'appello di Torino.

L'uomo, addetto all'abbattimento degli alberi, era deceduto dopo essere stato investito dal tronco che aveva appena tagliato. Un evento di cui secondo i giudici di merito il presidente della cooperativa era chiamato a rispondere per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione delle norme per le prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al Dlgs 81/2008, fra cui l'omessa indicazione nel documento di valutazione dei rischi lavorativi delle misure idonee di prevenzione protezione attuate in relazione alla mansione di operaio addetto all'abbattimento piante (articolo 28, comma 2, lettera b) e delle procedure per l'attuazione delle idonee misure di prevenzione e protezione da realizzare in relazione alle lavorazioni di abbattimento piante (articolo 28, comma 2, lettera d), nonché per non avere fornito al lavoratore le necessarie informazioni e l'adeguata formazione in merito ai rischi e alle procedure da adottare relativamente alla mansione di operaio addetto all'abbattimento piante (articolo 37, comma 1).

Nel dichiarare infondati i motivi di ricorso del responsabile della cooperativa – che aveva fatto leva, fra l'altro, sul comportamento imprudente del lavoratore deceduto - la Cassazione ha anzitutto ribadito che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, in base all'articolo 2 del Dlgs 626/1994, i soci delle cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati e la definizione di “datore di lavoro”, riferendosi a chi ha la responsabilità dell'azienda o dell'unità produttiva, comprende il legale rappresentante di un'impresa cooperativa. Ciò premesso, per i giudici di legittimità non può «venire in soccorso del datore di lavoro il comportamento imprudente posto in essere dai lavoratori non adeguatamente formati».

Un obbligo, quello datoriale di informazione e formazione dei dipendenti, che «non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza lavorativa». Più in generale – ha evidenziato la Cassazione – in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza e impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, «di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle». In questo contesto, può essere ritenuta eccezione abnorme – come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso – solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone.

La sentenza n. 27242/2020 della Corte di cassazione

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