Contenzioso

Macchinario non conforme, in caso d'infortunio risponde anche il venditore

di N.T.

In caso di morte di un lavoratore collegata alla violazione di norme cautelari antinfortunistiche non imputabile al deceduto, oltre al datore di lavoro, può rispondere per omicidio colposo anche il rappresentante legale della ditta fornitrice del macchinario che ha causato l'incidente in caso di non conformità dello stesso alle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

E' quanto ha chiarito la Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 28296/2020, pubblicata il 12 ottobre.

I giudici di legittimità si sono pronunciati sul caso di un lavoratore edile morto in cantiere dopo essere stato schiacciato da una palancola che stava manovrando mediante un vibroinfissore e che si era staccata dalla pinza. La Corte d'appello di Venezia, confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, aveva ritenuto responsabile dell'infortunio anche il rappresentante legale della ditta che aveva fornito il vibroinfissore dal momento che il manuale d'uso fornito al lavoratore deceduto non contemplava in alcun punto, in modo esplicito, l'obbligo di utilizzare una catena di sicurezza che avrebbe impedito l'evento.

La difesa dell'imputato, nel ricorso in Cassazione, aveva fatto leva sulla non rimproverabilità dell'evento al semplice rivenditore del macchinario, consapevole del fatto che la ditta che aveva in carico i lavori edili, esperta del settore, aveva ben presente l'obbligo di utilizzo della catena di sicurezza, sancito da norme precise, per cui non aveva motivo di ritenere che il contenuto del manuale d'uso avrebbe potuto causare l'incidente.

Nel respingere il ricorso la corte ha fatto il punto sulla prevedibilità dell'evento, sottolineando come la giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere che la valutazione di tale elemento della colpa vada compiuta “ex ante”, riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od ommissiva, è stata posta in essere, avendo riguardo anche alla potenzialità della stessa a dar vita a una situazione di danno e riferendosi alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali.

In questo contesto, confermando quanto deciso in sede di merito, per la Cassazione l'imputato si sarebbe dovuto rappresentare la situazione di pericolo connessa alla mancata indicazione sulla catena di sicurezza all'interno del manuale del macchinario che avrebbe poi causato l'incidente mortale. Una carenza, quest'ultima, che comporta anche la violazione dell'articolo 6 del Dlgs n. 626/1994, il quale vieta la fabbricazione e la vendita di macchine non rispondenti alla disciplina in materia di sicurezza. Una norma – chiariscono i giudici di legittimità – che «ha come diretto destinatario il ricorrente, in quanto venditore del macchinario, avendo egli l'onere di verificare la congruità del prodotto importato e commercializzato e dei suoi accessori rispetto alla normativa in materia di sicurezza».

La sentenza n. 28296/2020 della Corte di cassazione

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