Contenzioso

Reato di caporalato se c'è soggezione del lavoratore

di Luigi Caiazza

Non basta che vi sia una situazione di irregolarità amministrativa nell'occupare un lavoratore extracomunitario, seppure accompagnata da una situazione di disagio e di bisogno, perché si concretizzi il reato di “caporalato” previsto e punito dall'articolo 603-bis del Codice penale, ma occorre anche che venga accertata la presenza di una soggezione del lavoratore al datore di lavoro e/o al caporale.

E' quanto afferma la IV sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 27582/2020, depositata il 6 ottobre, la quale, nel respingere il ricorso contro la sentenza di condanna del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, rivolge la propria osservazione ad altri requisiti riscontrati invece nei fatti di causa.

Per quanto fondati, i fatti riportati dalla difesa del ricorrente sono limitati a indicare una diversa interpretazione del materiale istruttorio raccolto che, di per sé, non sono stati ritenuti tali da costituire causa di esclusione da responsabilità ben individuata.

Dall'esame dei fatti era emerso che il ricorrente aveva assunto e impiegato manodopera attraverso l'intermediazione di un altro soggetto (caporale), sottoponendo in particolare sette lavoratori extracomunitari a condizioni di sfruttamento in relazione alla retribuzione, notevolmente inferiore a quella prevista dal contratto collettivo applicabile (30 euro al giorno), con prestazioni giornaliere superiori a quelle contrattuali e, in ogni caso, senza corrispondere loro alcuna indennità e, di frequente, senza garantire la fruizione del riposo settimanale. I lavoratori, totalmente subordinati rispetto al caporale, alloggiavano in una tendopoli.

In particolare, la Cassazione non ha accolto la tesi della difesa del ricorrente in merito a parte degli elementi di prova acquisiti dagli ispettori verbalizzanti e costituiti dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva. Sul punto non è stata, infatti, condivisa la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (gli stessi lavoratori), le quali, per “consolidato orientamento giurisprudenziale”, avrebbero dovuto essere sottoposte ad attento vaglio di credibilità.

Gli elementi acquisiti al processo, seppure contestati dalla difesa del ricorrente, caratterizzano, al contrario, lo sfruttamento dei lavoratori sottoposti a una condizione eclatante di pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta dal trattamento retributivo (al di sotto della soglia contrattuale), da profili normativi del rapporto di lavoro (riposi, orari di lavoro eccessivi, violazione delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro, ecc.), sottoposizione a degradanti condizioni di lavoro e di alloggio.A tutto ciò si aggiunga la decurtazione “obbligatoria” di parte non irrilevante della retribuzione, quale corrispettivo per l'accompagnamento in auto da parte del “caporale”. In questo caso trattasi, secondo la sentenza in esame, degli elementi che integrano effettivamente il reato previsto e punito dal citato articolo 603-bis del Codice penale.

La sentenza n. 27582/2020 della Corte di cassazione

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