Contenzioso

Passaggio di dipendenti fra pubbliche amministrazioni: limiti all’ultrattività delle condizioni contrattuali di provenienza

di Flavia Maria Cannizzo

Nel caso di passaggio di personale fra pubbliche amministrazioni, fermi i principi generali di continuità del rapporto giuridico in essere e di conservazione dei livelli retributivi acquisiti, non vi è alcuna ultrattività della contrattazione collettiva del comparto di provenienza, né alcuna ultrattività di tutti i trattamenti economici che dalla stessa derivino (quali polizze e indennità integrative).
Il limite a tale continuità è, nell'ordinanza della Cassazione n. 20918 del 30 settembre 2020, da ricercarsi nel principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.
E infatti, per i giudici di legittimità, «la momentanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente è limitata» - come da terzo comma dell'articolo 2112 del Codice civile - «alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto», evenienza questa esclusa nel pubblico impiego contrattualizzato dall'operatività della disciplina dettata in materia di contrattazione dal Dlgs n. 165/2001.
Il caso è quello di un gruppo di dipendenti pubblici transitati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri al ministero delle Infrastrutture, i quali avevano chiesto ai giudici del lavoro il riconoscimento del controvalore di polizze sanitarie integrative e indennità organizzative non corrisposte dall'amministrazione cessionaria, da sempre percepite presso l'amministrazione d'origine.
Senonché – dopo una sentenza favorevole in primo grado – la Corte d'appello di Roma aveva escluso tale diritto a percepire le relative differenze retributive maturate da parte dei lavoratori, esplicitando che il trattamento economico dovuto agli stessi fosse limitato a quello applicato al personale del comparto Ministeri, al pari dei colleghi presso la Pa destinataria, ciò anche in virtù del principio di parità di trattamento vigente in ambito di pubblico impiego contrattualizzato.
Hanno proposto ricorso in Cassazione i lavoratori rimasti insoddisfatti dalla pronuncia d'appello, sostenendo che lo "status giuridico" oggetto di conservazione, e quindi da mantenersi nei casi di trasferimento presso altra amministrazione sia da ritenersi concetto comprendente «la conservazione di tutti gli istituti previsti dal Ccnl per il personale della presidenza del Consiglio dei Ministri». che avrebbe dovuto – a loro dire – continuare a disciplinare i loro rapporti di lavoro anche dopo il trasferimento presso il dicastero delle Infrastrutture.
La Cassazione, in linea con i giudici romani, pochi giorni fa ha rigettato definitivamente il ricorso dei lavoratori, stabilendo che il trasferimento ha comportato l'inserimento dei dipendenti in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di «regole normative e retributive immediatamente applicabili al rapporto», e pertanto, enunciando il principio di diritto secondo il quale in caso di passaggio di personale da un'amministrazione a un'altra spetta certamente ai dipendenti la conservazione dello status giuridico sino al trasferimento acquisito, ma ove il trattamento economico risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione deve operare la regola del riassorbimento dei miglioramenti di inquadramento e trattamento economico, dovendosi sempre contemperare il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello della parità di trattamento dei dipendenti pubblici sancito all'articolo 45 del Dlgs n. 165/2001.

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