Contenzioso

L’autorità sanitaria può impedire la prestazione lavorativa dello sportivo professionista

di Roberta Di Vieto e Marco Di Liberto

Il "caso Juventus-Napoli" si arricchisce di un nuovo capitolo giuridico e processuale, rappresentato dalla decisione assunta dal giudice sportivo il 14 ottobre 2020, all'esito della partita non disputatasi il 4 ottobre, con la quale ha applicato al Napoli le sanzioni della perdita della gara per 0 a 3 e della penalizzazione di un punto in classifica.

Assumono particolare interesse giuridico le motivazioni con le quali il giudice sportivo ha argomentato la propria decisione. In primo luogo, ha chiarito che la propria competenza può concernere unicamente l'eventuale sussistenza, esclusivamente in base al diritto sportivo, dei motivi di forza maggiore di cui all'articolo 55 delle Noif (norme organizzative interne della Figc) in ordine al fatto che il Napoli non si sia presentato a Torino per disputare l'incontro di campionato programmato.

Nelle motivazioni della sentenza il giudice ha altresì ricordato che la propria delibazione si è limitata esclusivamente alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della partita e della penalizzazione di un punto in classifica di cui all'articolo 53 delle Noif, non potendosi egli pronunciare in merito alla legittimità di atti e provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie a tutela della salute dei singoli e della collettività.

In estrema sintesi, il giudice ha ritenuto che non ricorresse una causa di forza maggiore, dopo aver esaminato le comunicazioni intercorse dal 2 al 4 ottobre 2020 tra le Asl campane e il Napoli, affermando che fino al 4 ottobre 2020 (giorno della gara) i provvedimenti emessi dall'Asl Napoli 1 e dall'Asl Napoli 2 non avessero ancora disposto espressamente il divieto di trasferta per la squadra.

Secondo il giudice, è risultata decisiva sia la circostanza che solo con la nota del 4 ottobre l'Asl Napoli 2 avesse disposto il divieto di trasferta per ragioni sanitarie, sia che, al momento dell'emanazione del suddetto divieto di trasferta, il Napoli avesse già cancellato il volo aereo per la trasferta, sebbene, ad avviso del giudice, vi fosse ancora la possibilità per tale squadra di adottare tutte le misure necessarie per recarsi in sicurezza presso lo Juventus Stadium.

Non si può escludere che nel giudizio di appello sportivo (e negli eventuali gradi successivi) si dibatta nuovamente in merito all'efficacia ostativa alla trasferta sia delle note dell'Asl Napoli, che indicavano la necessità dell'isolamento fiduciario del gruppo squadra, sia dell'isolamento fiduciario disposto dal responsabile sanitario della squadra partenopea prima che venisse annullato il volo aereo, sia della possibilità che il Napoli potesse ancora organizzare la trasferta se il divieto di trasferta non fosse stato poi disposto.

In ogni caso, la decisione in esame conferma l'impianto giudico-normativo già trattato nella precedente nota a commento del 7 ottobre, come si era preannunciato, solo in seguito la stampa ha reso noti fatti nuovi che non erano inizialmente emersi.

Infatti, la decisione del giudice sportivo ha riconfermato la possibilità che un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria possa configurare una causa di forza maggiore e giustificare il mancato svolgimento della prestazione lavorativa anche in ambito sportivo, sia pure al ricorrere di specifici requisiti, anche in ossequio al generale principio di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 2087 del Codice civile, e fatto salvo il necessario contemperamento tra norme ordinamentali sportive e provvedimenti sanitari delle autorità statali o locali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©