Contenzioso

Accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità e interesse ad agire

di Silvano Imbriaci

La sezione lavoro della Cassazione, con l'ordinanza 26270/2020, torna sulla questione relativa all'ambito dell'accertamento devoluto al giudice del lavoro in materia di requisito sanitario propedeutico alle prestazioni di invalidità in genere.

L'articolo 38, comma 1, numero 1) lettera b) del Dl 98/2011 ha introdotto, all'interno del processo previdenziale, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'accertamento tecnico preventivo (Atp) obbligatorio (articolo 445 bis del Codice di procedura civile), sul modello della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (articolo 696 bis del Codice di procedura civile), con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di invalidità civile e di invalidità Inps, mediante l'apposizione di un filtro preliminare (procedimento a cognizione sommaria) finalizzato a una statuizione tendenzialmente "concordata" (o meglio, accettata), e definitiva, sui presupposti di tipo medico-sanitario necessari per l'attribuzione della prestazione.

L'articolo 445 bis del Codice di procedura civile impone, al soggetto che intenda ottenere in via giudiziale il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'accesso a una specifica prestazione di invalidità, la presentazione di una istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie fondanti la pretesa fatta valere.

La questione affrontata anche in questa pronuncia è quella che solitamente costituisce oggetto di controversia: in che misura cioè può conciliarsi il principio del divieto di azioni di mero accertamento dello stato invalidante (su cui si veda ad esempio Cassazione 9877/2019) con la struttura acceleratoria e bifasica del procedimento per Atp.

La prospettiva affrontata, in questo caso, intende sgombrare il campo da ogni dubbio circa il necessario collegamento tra effettivo interesse al ricorso e utilizzabilità dello strumento. In altri termini, la verifica di alcune condizioni dell'azione, anche in questa particolare fase che sembra dedicata al solo aspetto sanitario, costituisce invece un postulato necessario di ogni vaglio giudiziale. Altrimenti, l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'ordinamento per la tutela dei diritti, senza la possibilità di conseguire concretamente il bene della vita richiesto, porterebbe a un dispiego di forze antieconomico perché inutile. Il mero accertamento delle condizioni sanitarie, se non è finalizzato al conseguimento in concreto di una prestazione, non è dunque ipotizzabile e non risponde alla logica della tutale dei diritti cui serve il processo. I fatti, in questo caso, possono essere accertati solo come fondamento della prestazione che si vuole conseguire.

Ebbene, nel caso di specie, la verifica preliminare rispetto alla sussistenza di un effettivo interesse ad agire riguarda il profilo dell'azionabilità del diritto, ossia la decadenza giudiziale ex articolo 42, comma 3, del Dl 269/2003, disposizione che, se abolisce il ricorso amministrativo, pone per altro verso un termine tutto sommato abbastanza breve (sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo) per la proposizione dell'azione giudiziale in materia di invalidità civile. Insomma, se occorre la prova della necessità dell'attività giurisdizionale ai fini della tutela del diritto – interesse ad agire – le condizioni dell'azione ulteriori e diverse rispetto al mero accertamento sanitario devono essere conosciute dal giudice anche in sede di Atp, procedimento che è finalizzato, in ultima istanza, non ad assicurarsi un accertamento del grado di invalidità da spendere secondo le esigenze dell'interessato, quanto alla verifica della sussistenza del requisito sanitario per il conseguimento di una specifica prestazione assistenziale (da indicare nel ricorso), diversa a seconda del grado di invalidità accertato.

La pronuncia della Corte, molto opportunamente, ricorda che deve essere valutata, sia pur sommariamente, nella verifica preliminare dell'ammissibilità dell'Atp, oltre alla presentazione della domanda amministrativa, anche la tempestività del ricorso giudiziario. In tal caso potrebbe difettare, infatti, l'utilità di un accertamento sanitario ove sia maturata la decadenza dell'azione giudiziaria per beneficiare della prestazione indicata. In nessun caso, attesa la natura della decadenza in questione, potrebbe essere consentito il ricorso al giudice su quella domanda, con la necessità semmai di intraprendere un nuovo iter amministrativo (con nuova domanda, nuovo accertamento e nuovo ricorso giudiziario, se necessario) .

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